A seguito della novella di cui al Dlgs. 17 gennaio 2003 n. 6, relativa alle società di capitali, è mutato il disposto di cui all’art. 2495 c.c. ed è stata sancita l’estinzione immediata e diretta della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.

La cancellazione dal registro delle imprese consegue infatti alla liquidazione della società e può essere disposta anche d’ufficio, in caso di mancato deposito del bilancio finale di liquidazione per tre anni consecutivi (art. 2490 c.c.). Prima della riforma, infatti, si riteneva che la cancellazione assumesse una “mera efficacia dichiarativa, che non comportava l’estinzione della società stessa in difetto di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa”.

L’efficacia estintiva della cancellazione dal registro è stata estesa anche alle società di persone con sent. Sez. Unite 4026/2010. Dalla cancellazione dal registro delle imprese di una società conseguono poi:

– la mancanza di legittimazione processuale attiva e passiva della società, che perciò non può stare in giudizio;

– la dichiarazione d’interruzione del processo pendente da parte del procuratore costituito della società cancellata dal registro.

Si aggiunga poi che dei debiti pregressi della società estinta risponderanno gli ex soci, i quali sono chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale nei limiti stabiliti dal codice civile.

Tutto ciò è quanto ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 6070,6071 e 6072 del 13/03/2013.