RECUPERO DEL CREDITO
Lo Studio offre consulenza ed assistenza, stragiudiziale e giudiziale, al fine di consentire al Cliente il recupero dei crediti insoluti, individuando la strategia e gli strumenti, messi a disposizione dal nostro ordinamento per consentire al Cliente di soddisfare celermente le proprie ragioni di credito.
Lo Studio valuta insieme al Cliente il procedimento da attivare, ritenuto più efficace, al fine di ottenere un titolo esecutivo, necessario per procedere al recupero forzato del credito nei confronti del debitore, aggredendo il suo patrimonio.
Lo Studio è altresì in grado di acquisire le necessarie informazioni sullo stato economico e patrimoniale del debitore, tramite la consultazione delle banche pubbliche di rilevanza nazionale, al fine di valutare le concrete chances di soddisfazione del proprio credito da parte del Cliente.
L’iter (di norma) seguito prevede l’esperimento di un tentativo stragiudiziale, mediante l’invio di una lettera di messa in mora, con cui si intima al debitore il pagamento della somma dovuta, maggiorata di interessi e spese. Decorso il termine concesso al debitore per adempiere senza che questi vi abbia provveduto, si potrà procedere giudizialmente.
Se non si è già in possesso di un titolo esecutivo (come un assegno o una cambiale), il primo step consiste nel presentare innanzi al giudice competente un ricorso per decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, emana un decreto ingiuntivo, con cui ordina al debitore di provvedere al pagamento del credito.
Una volta notificato il decreto, il debitore ha 40 giorni di tempo per proporre opposizione.
Nel caso in cui il debitore non proponga opposizione al decreto ingiuntivo né provveda a sanare il suo debito, si potrà richiedere l’apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, dopodiché sarà possibile procedere con la notifica dell’atto di precetto. Diversamente, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, il rito speciale viene trasformato in un normale procedimento di cognizione.
Con l’atto di precetto, il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo risultante dal decreto ingiuntivo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che in difetto procederà a esecuzione forzata.
Se non si è giunti ad componimento della vertenza, decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto e valutate le spese per continuare l’azione esecutiva, non resterà che procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore.