L’art. 2112 c.c., relativamente ai casi di trasferimento d’azienda, stabilisce che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”

Con trasferimento d’azienda si intende “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda”.

Il trasferimento d’azienda, quindi, non costituisce di per sé motivo di licenziamento, neppure quando il trasferimento riguardi solo una parte dell’azienda, “intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

Nel caso di trasferimento d’azienda in crisi è però ammessa la deroga al principio della continuità del rapporto di lavoro nelle ipotesi di raggiungimento, nell’ambito dell’obbligatoria procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/90, di un’intesa per il mantenimento solo parziale dell’occupazione.

Tale deroga trova applicazione non solo nelle aziende ove è stato accertato lo stato di crisi, bensì anche in quelle per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ovvero la dichiarazione di apertura di concordato preventivo, o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Busto Arsizio, in seguito al ricorso di un lavoratore non trasferito, il quale riteneva di dover essere assunto dalla nuova società che aveva acquistato il ramo ceduto, ex art. 2112 c.c..

Nel caso di specie l’azienda oggetto di procedura concorsuale aveva stipulato un contratto d’affitto di un ramo d’azienda con una prima società, con passaggio di tutti i dipendenti interessati. Successivamente, il contratto d’affitto veniva risolto ed il ramo d’azienda acquisito da una nuova società, ma con passaggio solo parziale del personale, a fronte di specifica intesa in deroga all’art. 2112 c.c.

Il Tribunale rigettava il ricorso del lavoratore, affermando la corretta applicazione, da parte dell’azienda, dei principi in materia di trasferimento di imprese in crisi.

Il ricorrente, in tal caso, non aveva alcun diritto ad essere trasferito ex art. 2112 c.c., non solo in forza dell’intesa derogatoria, bensì anche per il fatto che lo stesso non fosse uno dei lavoratori passati originariamente dalla procedura concorsuale alla società affittuaria, ma già precedentemente assunto da quest’ultima.

Fonti:

Tribunale di Busto Arsizio, 12.07.2017, n. 332