Proposta di assunzione: non sempre è vincolante

L’art. 1362 c.c. individua i criteri di interpretazione del contratto, affermando che “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

 

Nella ricerca della comune intenzione delle parti, però, la giurisprudenza chiarisce che in ogni caso il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole ed espressioni del contratto, coordinato con l’elemento logico.

Con particolare riguardo all’ambito della conclusione di un contratto di lavoro, la manifestazione di disponibilità del proponente, precedente all’esaurimento di tutti i passaggi valutativi, non lo espone al vincolo contrattuale.

Inoltre, il destinatario della proposta non ha il potere di suscitare attraverso l’accettazione l’effetto conclusivo del contratto.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione in seguito al ricorso proposto da un candidato contro un istituto di credito, il quale dopo avergli inviato una lettera contenente una proposta di assunzione, dallo stesso accettata, lo aveva successivamente informato di non voler più procedere con l’assunzione.

Nonostante il ricorrente ritenesse ormai concluso e perfezionato il contratto di lavoro e quindi illegittimo il recesso senza giusta causa della banca, la Corte rigettò il ricorso dallo stesso proposto, in quanto la lettera con la quale l’istituto di credito proponente aveva espresso al ricorrente la volontà di procedere alla sua “eventuale assunzione” e far conoscere le sue decisioni “…ed eventualmente” la data in cui sarebbe stato libero da impegni di lavoro, costituiva soltanto uno dei passaggi procedurali della formazione ed esplicitazione di una volontà dell’azienda, suscettibile di perfezionamento solo al termine della delibazione delle condizioni soggettive risultanti dalla documentazione richiesta al lavoratore.

Una volta valutati tutti i documenti allegati dal candidato, infatti, la banca scopriva che lo stesso, in sede di colloquio, aveva omesso di riferire che il precedente rapporto di lavoro con un’altra banca era cessato non a seguito di dimissioni, bensì per licenziamento per giusta causa determinato da gravi comportamenti illeciti, oggetto di processo anche in sede penale.

La dinamica del consenso nel contratto di lavoro risente della peculiarità della natura degli interessi rappresentanti, la quale giustifica “forme di disponibilità all’assunzione che non si traducono ancora in una proposta completa idonea a perfezionare il contratto, al fine di valutare tutti gli elementi di fatto idonei ad escludere qualsiasi equivocità della manifestazione dei consensi nella quale il rapporto di lavoro trova la sua fonte genetica”.

Nel caso di specie, quindi, l’interpretazione letterale esclude la natura vincolante della proposta di assunzione, con la conseguenza che la mancata assunzione da parte del proponente è da considerarsi a tutti gli effetti legittima.

Fonte: Cass.civ., sez. lavoro, 12.04.2017, n. 11908

2022-06-21T12:54:37+02:007 Ottobre 2019|Contratti, Diritto d'impresa, Diritto del Lavoro|

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