
Un quesito che può porsi in occasione di una successione ereditaria che abbia ad oggetto un bene immobile è se, in assenza di specifiche da parte del testatore, questa comprenda anche i beni mobili ivi presenti e quindi l’arredamento, i soprammobili, i quadri, a prescindere da loro valore.
La regola
Per quanto riguarda la successione ereditaria, chi eredita un immobile arredato non diviene automaticamente proprietario di tutto quanto vi è al suo interno, a meno che ciò non sia stato espressamente previsto dal testamento.
Se il de cuius nulla ha disposto in merito alla sorte dei beni mobili, questi ultimi, in quanto parte dell’asse ereditario, devono essere divisi tra gli eredi secondo le quote fissate dallo stesso testamento o, in mancanza, dalla legge. Allo stesso modo, qualora manchi il testamento, i beni mobili, in quanto parte dell’asse ereditario, devono essere inventariati e suddivisi tra gli eredi, rispettando le quote di legittima. Se gli eredi non trovano un accordo sulla divisione, è possibile far valutare i beni e procedere con una divisione giudiziale.
L’eccezione: il coniuge superstite
l coniuge superstite è la persona, moglie o marito, con cui il defunto era legalmente sposato e che assume legalmente dei diritti derivanti dal matrimonio. Il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Chiaramente se i beni fossero stati acquisiti durante il matrimonio in un regime di comunione dei beni, la proprietà degli stessi è della metà al 50% del coniuge ancora in vita; se acquistati prima del matrimonio o se si tratta di beni personali, questi ultimi rimangono di proprietà esclusiva del coniuge superstite.
Il concetto di pertinenza
In base all’art. 817 del c.c. costituiscono pertinenze: “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. La destinazione deve essere caratterizzata dal requisito della durevolezza, intesa nel senso che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto pertinenziale non può essere nè occasionale nè temporaneo.
La pertinenza è quindi caratterizzata dall’oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un’altra e dalla volontà, del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose.
Ai sensi dell’art. 817 c.c.: “La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi”, motivo per cui se la cosa deputata a divenire pertinenza di un’altra non appartiene a chi ne imprime la destinazione, il titolare della prima non perde il relativo diritto sulla stessa.
La parola alla giurisprudenza
Occorre ora domandarsi se i beni mobili che corredano l’immobile ereditato rientrino nel concetto di pertinenza.
Secondo la giurisprudenza, in linea generale, la risposta è negativa.
Come di recente ricordato dalla Corte di Cassazione: “E’ da escludere la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata, dovendosi, di regola, negare la natura pertinenziale dei mobili che arredano un immobile, a meno che non siano destinati durevolmente all’ornamento di questo” (Cass. civ. del 20 maggio 2019, n. 13507).
Sempre la Suprema Corte: “Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti a ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell’idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto a un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata” (Cass.civ. del 14 maggio 2019, n. 12731).
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