Domanda di ingiustificato arricchimento presentabile anche se il rapporto contrattuale non risulta provato in giudizio

Con l’ordinanza n. 11336 del 2025 la Corte di Cassazione ha specificato i presupposti per l’esperimento fruttuoso ed efficace della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., anche nel caso in cui il rapporto contrattuale non risulti provato in sede giudiziale.

La vicenda

I coniugi Tizia e Caio, al fine di ottenere un permesso di costruire, commissionavano all’Ing. Sempronio un’attività di progettazione, sulla base della quale il predetto professionista maturava un compenso di Euro 37.387,00, oltre agli ulteriori importi a titolo di I.V.A. e per il contributo integrativo. L’Ing. Sempronio, durante lo svolgimento dell’incarico, sosteneva delle spese per conto della committenza pari ad Euro 387,87.

A fronte del mancato pagamento di quanto dovuto da parte di Tizia e di Caio, l’Ing. Sempronio adiva il Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dei due coniugi alla corresponsione delle somme in questione, maggiorate degli interessi di mora, e, in subordine, che gli stessi venissero condannati al pagamento dei medesimi importi a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c..

In particolare, l’Ing. Sempronio sosteneva che Tizia e Caio, ottenuto il permesso di costruire grazie all’attività di progettazione del medesimo professionista, si sarebbero arricchiti ingiustamente dall’aver poi effettivamente utilizzato tale permesso per realizzare quanto già progettato. Il giudice di primo grado, però, rigettava entrambe le domande: la prima in quanto non adeguatamente provata, mentre la seconda perché inammissibile, non ritenendola esperibile l’azione per ingiustificato arricchimento in via “alternativa subordinata a quella contrattuale, per eluderne gli esiti favorevoli”. Impugnata la sentenza del Tribunale di Salerno dinanzi la competente Corte d’Appello, quest’ultima condannava i coniugi al pagamento di quanto dovuto. Tizia e Caia, allora, proponevano ricorso alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Suprema Corte, in merito al rispetto del principio di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., ha riaffermato quanto già statuito dalle Sezioni Unite, secondo le quali la domanda di ingiustificato arricchimento può essere proposta solo quando l’altra diversa azione, esercitata in via principale o autonoma rispetto alla prima, risulti sprovvista sin dall’inizio di un titolo giustificativo, indipendentemente dalla natura contrattuale, normativa o di clausola generale di tale titolo giustificativo.

Tuttavia, precisa la Corte di Cassazione, l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento rimane preclusa qualora l’altra diversa azione, principale o autonoma, non venga accolta per l’intervento della decadenza o per la prescrizione del diritto azionato, per la mancata prova del pregiudizio subito o, infine, per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale (per contrasto con le norme imperative o per contrarietà all’ordine pubblico).

La Corte di Cassazione, quindi, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Salerno, la quale aveva ritenuto fondata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art.  2041 c.c.. Infatti, sebbene non ritenuto provato il conferimento dell’incarico dai coniugi all’Ing. Sempronio, la circostanza che proprio quest’ultimo avesse poi presentato la progettazione, firmata da Tizia e Caio, al Comune e che il medesimo Ente l’avesse approvata, concedendo il permesso di costruire, aveva correttamente condotto il giudice di secondo grado a considerare fondata la domanda in questione.

In conclusione, in occasione dell’ordinanza n. 11336 del 2025, la Corte di Cassazione ha precisato quali sono i presupposti per formulare efficacemente una domanda di ingiustificato arricchimento, nel caso in cui chi agisce sia una parte contrattuale però lo stesso rapporto contrattuale non venga ritenuto provato in sede giudiziale. Tale domanda, infatti, presentata in via subordinata ma anche autonomamente, ben potrà soddisfare gli interessi di quella stessa parte contrattuale, se ritenuta ammissibile e fondata.

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