Separazione dei coniugi in caso di cointestazione di mutuo e immobile

Con l’ordinanza n. 5385 del 21/02/2023 la Corte di Cassazione ha fornito un importante principio in materia di separazione dei coniugi, nel caso in cui risultino cointestati a questi ultimi sia un mutuo ipotecario che la proprietà di un immobile.

La vicenda

Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava due coniugi, i quali avevano consensualmente deciso di separarsi. A seguito della separazione, l’ex marito si era rivolto al Tribunale di primo grado di Treviso al fine di ottenere la condanna della ex moglie al pagamento di un importo pari alla metà delle somme dal primo pagate per l’acquisto in comproprietà indivisa di un immobile, nonché alla corresponsione di ogni somma versata a titolo di rimborso del mutuo ipotecario cointestato eccedente la propria quota di tale debito. Il marito poneva a fondamento delle predette domande giudiziali il fatto che l’immobile de quo fosse intestato ad entrambi, così come il mutuo ed il conto corrente sul quale le rate del mutuo venivano addebitate: tuttavia, egli sosteneva che tutte le somme versate a titolo di caparra, di acconto e per spese notarili, così come tutte le somme necessarie al pagamento delle rate di mutuo, fossero state fornite esclusivamente da lui. L’ex moglie, costituitasi in giudizio, sosteneva che il pagamento delle somme necessarie all’acquisto dell’immobile fosse stato effettuato dall’ex coniuge in adempimento dell’obbligo di contribuzione familiare gravante su quest’ultimo. In seguito, il Tribunale di primo grado si era pronunciato nel senso di respingere la pretesa del ricorrente di ottenere la ripetizione delle somme di mutuo eccedenti la propria metà: infatti, il Tribunale riteneva che il pagamento delle somme dovute per l’acquisto e la conservazione della casa coniugale fosse stato effettuato dal ricorrente come adempimento dell’obbligo di contribuzione e solidarietà familiare. L’ex marito decideva quindi di impugnare la sentenza del Tribunale di Treviso dinanzi la Corte di Appello di Venezia, la quale rigettava l’impugnazione. Pertanto, egli decideva di proporre ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale davanti alla Corte di Cassazione.

La pronuncia della Corte di Cassazione

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha rilevato come il caso di specie avesse ad oggetto la tematica del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia. Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 143, comma 3, c.c., il quale dispone che “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”, rilevando altresì come non esista, nell’ordinamento italiano, una norma tale da stabilire la misura minima del contributo che ciascun coniuge deve fornire alla famiglia. Pertanto, al fine di stabilire l’entità della contribuzione dovuta da parte di ciascun coniuge, è necessario tenere conto delle sostanze di cui ciascun coniuge dispone, considerando che l’obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l’attività lavorativa professionale o con i propri beni personali, ma anche attraverso il lavoro casalingo. La Corte di Cassazione ha poi disposto che una problematica connessa al dovere di contribuzione tra i coniugi riguarda il caso in cui intervenga una separazione tra i predetti coniugi: sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”. La Suprema Corte ha così specificato che in caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, “non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato)”: infatti, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, devono essere considerati adempimento dell’obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c., in connessione alla logica di solidarietà che caratterizza la vita familiare. Pertanto, a seguito di separazione, il coniuge che pagava in via esclusiva le rate del mutuo potrà chiedere esclusivamente la ripetizione delle somme pagate a seguito della separazione, purchè l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, non potendo quindi chiedere la ripetizione anche delle rate del mutuo pagate in costanza di matrimonio.

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