Il produttore è responsabile se l’informativa sulla pericolosità del prodotto è generica

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18530 del 2025, ha fornito importanti chiarimenti in tema di responsabilità del produttore, nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi. Infatti, il perfetto adempimento di tutti gli oneri informativi, incombenti sul produttore stesso, può comportare l’esclusione della sua responsabilità nei confronti del consumatore, anche se quest’ultimo ha acquistato il prodotto difettoso da un terzo venditore.

La vicenda

La società Alfa vendeva alla società Beta una gru, prodotta dalla società Gamma, poi crollata nel corso dell’esecuzione dei lavori. La società Beta, allora, citava in giudizio dinnanzi il Tribunale Ordinario di Napoli entrambe le società Alfa e Gamma, in qualità, rispettivamente, di venditore e produttore della gru, invocando il diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta e chiedendo, quindi, che venissero condannate al risarcimento dei danni. Le due società convenute, invece, eccepivano l’intervento sia della decadenza sia la prescrizione previste dall’art. 1495 c.c.. Il Tribunale, una volta disposta e conclusa una consulenza tecnica d’ufficio, escludeva la decadenza, ritenendo la prescrizione sospesa per aver il venditore o il produttore riconosciuto tacitamente i vizi della gru, che era stata riparata subito dopo aver ricevuto la denuncia di dei vizi. Il Giudice di prime curae accoglieva pertanto la domanda risarcitoria avanzata dalla società Beta. Tale decisione di primo grado veniva impugnata dinnanzi la Corte d’Appello di Napoli, la quale escludeva la decadenza, per il riconoscimento implicito dei vizi della gru e accertava l’intervenuta prescrizione nei confronti della società venditrice Alfa. In ogni caso, la Corte d’Appello non hravvisava alcuna responsabilità in capo alla società produttrice Gamma, poiché quest’ultima aveva dato istruzioni al venditore di sottoporre a controllo una determinata serie di gru, qualora fossero risultate non conformi a quanto indicato dal produttore in quello stesso avviso. Avverso la decisione del giudice di secondo grado veniva successivamente proposto ricorso alla Corte di Cassazione.

La decisione

Dapprima, la Suprema Corte affrontava le questioni relative alla decadenza e alla prescrizione, confermando l’esclusione dell’intervento della prima sulla base del riconoscimento tacito dei vizi, rappresentato appunto dalle riparazioni della gru svolte dalla società venditrice e da quella produttrice. Inoltre, tale riconoscimento dei vizi aveva mutato il termine di prescrizione, passando da quello annuale previsto in tema di garanzia per vizi a quello decennale ordinario, quindi ancora non spirato.

Volgendo poi l’attenzione al tema della responsabilità del produttore nei confronti della società acquirente Alfa, la Corte di Cassazione con tale pronuncia  come essa abbia natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Da ciò deriva che la società Gamma, in realtà, era obbligata ad avvisare della probabile difettosità del prodotto anche i terzi acquirenti, non solo la sua diretta controparte contrattuale, in questo caso rappresentata dalla società venditrice Beta. Difatti, la Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui “gli oneri informativi posti a carico del produttore sono diretti a rendere edotto il consumatore – nella maniera più minuziosa possibile e in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dell’immissione in commercio – dei potenziali effetti collaterali connessi all’impiego del prodotto e dei rischi a cui può essere esposto”. L’indicazione di una generica pericolosità del prodotto, pertanto, non è in grado di escludere la conseguente responsabilità del produttore.

In conclusione, con l’ordinanza n. 18530 del 2025, la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti in merito alla responsabilità del produttore nei confronti del consumatore, nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi. In particolare, risulta quanto mai rilevante il preciso e completo assolvimento degli oneri informativi incombenti sul produttore, grazie al quale proprio quest’ultimo può dimostrare l’assenza di una sua responsabilità per vizi del prodotto accusati dal consumatore.

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