Con la recente ordinanza n. 23011 del 11/08/2025, la Corte di Cassazione Civile ha fornito importanti chiarimenti in tema di risarcimento del danno determinato da infiltrazioni provenienti dal fondo confinante, disponendo che il proprietario del fondo confinante non è tenuto a rispondere delle infiltrazioni al fondo del vicino se questi non ha provveduto ad isolare i muri perimetrali del proprio immobile.
La disciplina codicistica
La normativa rilevante nel caso di specie è innanzitutto rappresentata dall’art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Nel caso di specie assume altresì rilievo l’art. 1227 c.c., il quale dispone al comma 1 che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate” e al comma 2 che “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Il caso di specie
Nel caso di specie, Tizio citava in giudizio Caio dinnanzi il Tribunale di Marsala, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati all’immobile di sua proprietà. Nello specifico, Tizio rappresentava che i locali al piano terra del suo edificio, adibiti ad abitazione, erano stati danneggiati da infiltrazioni provenienti da un’aiuola, posta sul confine, di proprietà di Caio. Il Tribunale di Marsala accoglieva le ragioni di Tizio e condannava Caio al risarcimento del danno subito dall’attore. Successivamente, Caio proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala avanti la Corte d’Appello di Palermo, la quale ha sovvertito la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello interposto da Caio e rigettando l’istanza risarcitoria formulata da Tizio. La Corte d’Appello di Palermo ha infatti ritenuto che fosse onere di Tizio adottare le cautele normalmente necessarie e provvedere all’isolamento del proprio immobile mediante l’impermeabilizzazione del muro del fabbricato, escludendo qualsivoglia responsabilità di Caio anche ai sensi dell’art. 1227 c.c.
La pronuncia della Corte di Cassazione
In seguito, Tizio impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Palermo avanti la Corte di Cassazione Civile in quanto, a suo dire, la Corte d’Appello avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova ritenendo incombente sul custode della cosa l’onere di dimostrare la causa esterna alla res che abbia cagionato il danno. La Suprema Corte ha in primo luogo affermato che la responsabilità da cose in custodia contemplata dall’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, basandosi su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, senza che rilevi lo stato soggettivo del custode. La Cassazione ha specificato che detta responsabilità ricorre quando siano dimostrati, ad onere del danneggiato, due presupposti, ovvero il nesso di derivazione causale tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima del soggetto ritenuto responsabile. La Corte di Cassazione ha poi rilevato che la responsabilità del custode è esclusa ai sensi dell’art. 1227 c.c. comma 2 nell’ipotesi in cui ricorra un “caso fortuito”, che può essere costituito tanto da un fatto naturale quanto da un atto giuridico, cioè a dire dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Inoltre, la condotta del danneggiato assume rilevanza giuridica esclusivamente se connotata da uno stato soggettivo di colpa, intesa come “oggettiva inosservanza del contegno di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, non dovendo essere anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile”.
La Suprema Corte ha poi rilevato che la valutazione della condotta del danneggiato costituisce un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità: secondo la Cassazione, la Corte d’Appello di Palermo ha pertanto “espresso un giudizio sulla rilevanza causale della condotta del danneggiato, consistente nella omessa impermeabilizzazione del muro perimetrale dell’edificio edificato al confine con un terreno, qualificata colposa e ritenuta unica causa del danno lamentato, ad esclusione del nesso di causalità tra il danno e la res in custodia”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Tizio, confermando così la pronuncia della Corte d’Appello di Palermo.
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