Con l’ordinanza n. 26521 del 01/10/2025 la Corte di Cassazione Civile ha fornito importanti chiarimenti in materia di violazioni del codice della strada accertate mediante autovelox. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha disposto che l’accertamento della violazione del codice della strada per superamento dei limiti di velocità è illegittimo se compiuto attraverso un autovelox approvato ma non omologato.
La disciplina rilevante
La normativa rilevante nel caso di specie è rappresentata dall’art. 142 del D. Lgs.285/1992 (Codice della strada), riguardante i limiti di velocità, il quale dispone al comma 6 che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”, precisando poi al comma 8 che “Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694”. Nel caso di spece viene altresì in rilievo l’art. 192 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada), riguardante l’omologazione ed approvazione delle apparecchiature per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico. Nello specifico, il comma 2 di tale disposizione normativa prevede che “L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”, con la precisazione al comma 7 che “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
La vicenda
Nel caso di specie, Tizio aveva impugnato avanti il Giudice di Pace di Pescara il verbale di accertamento della Polizia municipale del Comune di Bussi sul Tirino relativo alla violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada, avendo Tizio percorso alla velocità di 88,40 km/h la SS 153 per la quale era stato prescritto il limite di velocità di 70 km/h. Tale violazione era stata accertata mediante autovelox installato in postazione fissa, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma non anche omologato dal Ministero dello Sviluppo Economico. A seguito del mancato accoglimento del ricorso da parte del Giudice di Pace di Pescara, Tizio proponeva appello avverso la sentenza di primo grado avanti la Corte d’Appello di Pescara, sostenendo che l’autovelox in questione necessitava anche di omologazione al fine della legittimità dell’accertamento. La Corte d’Appello di Pescara rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, in quanto l’omologazione dell’autovelox da parte del Ministero dello Sviluppo Economico doveva considerarsi necessaria esclusivamente per dispositivi dei quali il regolamento del codice della strada stabilisca le caratteristiche fondamentali o per i quali il regolamento imponga particolari prescrizioni: al di fuori da questi casi, doveva ritenersi sufficiente l’approvazione dell’autovelox ai fini della legittimità dell’accertamento.
La pronuncia della Cassazione
In seguito, Tizio decideva di proporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza di appello, in quanto, a suo avviso, l’autovelox che aveva accertato l’infrazione del codice della strada avrebbe dovuto essere anche omologato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e non solo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, D. Lgs. n. 285/1992”. La Suprema Corte ha infatti rilevato che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
La Suprema Corte ha pertanto accolto le ragioni di Tizio, cassando la sentenza impugnata in base alle quale era sufficiente che l’autovelox fosse soggetto solo ad approvazione e non anche ad omologazione al fine della legittimità dell’accertamento.
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