L’appaltatore può agire nei confronti del subappaltatore solo previa denuncia dei vizi del committente.

L’appaltatore può agire nei confronti del subappaltatore solo previa denuncia dei vizi del committente.
Perché l’opera sia accettata senza riserve occorre che la accetti in primis il committente e successivamente l’appaltatore, inoltre il presupposto essenziale per cui l’appaltatore possa agire in responsabilità contro il subappaltatore è che precedentemente il committente abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità. Prima di questo momento l’appaltatore non ha alcun interesse ad agire poiché non gli è derivato nessun pregiudizio.
L’appaltatore può agire contro il subappaltatore solo dopo che il committente ha denunciato l’esistenza di vizi e difformità.

Cassazione civile sez. I, 11 novembre 2009, n. 23903

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