Dal 2 febbraio entrerà in vigore il D.lgs n. 6/2016, relativo alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e correlati, il quale introdurrà nuovi divieti per i fumatori ed ancor più ingenti sanzioni per i rivenditori che non rispettino le disposizioni di Legge.La finalità di tali previsioni è quella di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, attraverso l’introduzione di maggiori restrizioni, nonché di ostacolare un eccesso di offerta e diffusione del fumo soprattutto tra i minori.

L’art. 24 del predetto decreto, infatti, stabilisce il divieto di fumare non solo nelle pertinenze esterne delle strutture scolastiche, bensì anche di quelle universitarie ed ospedaliere, con conseguente obbligo di pagamento della relativa sanzione pecuniaria in caso di violazione della norma.
Tale divieto, inoltre, viene esteso altresì ai “conducenti di autoveicoli, in sosta o in movimento ed ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza”.
In un ambiente ristretto, qual è l’automobile, si vuole evitare, in tal modo, che i minori e le donne in gravidanza respirino il fumo consumato da altri, in quanto gravemente dannoso per la salute.

Ribadendo il generale divieto di fumare per i minori di anni diciotto, la nuova normativa introduce il divieto di vendita ai minori anche di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina.
Chiunque violi tali norme, sarà soggetto a sanzioni ancor più aspre di quelle precedenti, le quali sono quantificate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, con sospensione per quindici giorni della licenza di esercizio dell’attività.
In caso di reiterata inosservanza del divieto, la sanzione amministrativa sarà da € 1.000,00 ad € 8.000,00, oltre alla revoca definitiva della licenza di attività.

Per concludere, quali ulteriori disincentivi all’acquisto di sigarette, vi sarà non solo un lieve aumento del costo delle stesse, ma anche il divieto di vendere pacchetti da dieci di sigarette e l’utilizzo di “aromi caratterizzanti” nelle stesse, quali frutta, spezie, erbe e così via.

Fonte:
D.lgs. n. 6/2016