Secondo quanto stabilito dall’art. 1667 c.c., l’appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi e difformità dell’opera, ma la stessa non è dovuta se il committente abbia accettato l’opera ed i vizi o difformità fossero da lui conosciuti o riconoscibili.

Il committente che non abbia accettato l’opera, quindi, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell’appaltatore poiché solo tale accettazione comporta la liberazione dalla stessa.

Per quanto riguarda la prova dell’intervenuta accettazione, poi, si ritiene sufficiente anche il comportamento concludente del committente, esclusa la mera presa in consegna dell’opera, con la conseguenza che incombe sull’appaltatore l’onere di dimostrare l’avvenuta accettazione dell’opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione, in seguito alla richiesta di risarcimento del danno e restituzione delle somme versate per la costruzione di un impianto di fitodepurazione, oggetto di contratto d’appalto, la cui esecuzione si è successivamente rivelata imperfetta.

Non essendo stata accettata l’opera da parte del committente, né espressamente né tacitamente, non possono venire in rilievo i problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi rilevabili, i cui termini decorrono dal momento della consegna.

Prima dell’accettazione, quindi, non vi è onere di denuncia e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione.

 

Autorità: Cassazione civile
Data: 11/07/2016
Numero: 14136