Secondo quanto stabilito dall’articolo 53 del Codice del Turismo, si definiscono locazioni turistiche quelle che hanno ad oggetto “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati”.

Questa tipologia di contratto, conosciuti come “affitti turistici”, sono regolati dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile e risultano di conseguenza sottratti alla disciplina della legge n. 431 del 1998.

 

Se per i normali contratti di locazione è sempre prevista, per Legge, la forma scritta, queste tipologie contrattuali sono caratterizzate dal fatto che la stessa non sia necessaria se la durata non è superiore a 30 giorni.

Quindi nessuna formalità, nessun pagamento di imposta di registro e nessun obbligo a carico del locatore al di sotto di tale soglia. Se la durata, invece, supera il mese, la registrazione è di nuovo necessaria.

Per quanto riguarda il canone d’affitto, lo stesso è autonomamente concordato dalle parti, così come le modalità e condizioni di pagamento.

Unico vincolo, valido per tutte le tipologie di locazione, è che il pagamento, seppur concordato liberamente tra le parti, deve sempre essere tracciabile (mediante bonifico, assegno, carta di credito), qualora l’importo sia superiore ad € 1.000,00.

 

Per poter usufruire di tale contratto, comunque, è necessario rispettare alcune condizioni.

Prima di tutto il servizio fornito alla clientela deve consistere solamente nella locazione di una stanza o appartamento, senza alcun servizio aggiuntivo, quale pulizia giornaliera, cambio biancheria o servizio di colazione/ristorazione.

In tali ultimi casi, infatti, si rientrerebbe in un’attività compatibile con quella alberghiera.

Inoltre, l’attività deve essere effettuata saltuariamente e per brevi periodi, quindi non abitualmente. In caso contrario sarà necessario aprirsi una partita IVA e presentare la documentazione di inizio attività presso il Comune competente.

 

Quali oneri dal punto di vista fiscale?

Il reddito percepito dal locatore sarà soggetto a tassazione IRPEF, confluendo quindi nel reddito imponibile e denunciato nel quadro “Redditi di Fabbricati”.

In alternativa, però, il locatore potrà scegliere la cd. tassazione con cedolare secca, la quale verrà indicata direttamente nella dichiarazione dei redditi.

 

Per concludere, si precisa che anche il conduttore con facoltà di sublocazione può stipulare un contratto di locazione turistica, alle stesse condizioni del proprietario dell’immobile. Dal punto di vista fiscale, però, lo stesso dovrà dichiarare il reddito percepito sotto la voce “redditi Diversi”.

 

Fonte:

Artt. 1521 ss. c.c.;

Art. 15 D.lgs 79/2011