Appalto: il riconoscimento del vizio da parte dell’impresa appaltante genera una
nuova obbligazione risarcitoria con termine di prescrizione decennale.

La vicenda. Un condominio incaricava un’impresa di ristrutturare la facciata del palazzo,
la cui opera finale, però, si dimostrava viziata, in quanto l’intonaco aveva cominciato a
distaccarsi dopo poco tempo terminata la ristrutturazione.

L’impresa appaltante negava ogni responsabilità per i danni lamentati dal condominio, in quanto imputabili a problemi di
statica dell’edificio.
Agiva in giudizio il condominio, chiedendo l’eliminazione dei difetti dell’opera ed il
risarcimento dei danni subiti. La convenuta appaltante respingeva le domande attoree,
eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione.
Il Tribunale di prime cure dava ragione ai condomini, in virtù di una CTU che accertava
che i difetti dell’intonaco erano stati causati dalla composizione della malta cementizia. La
Corte di Appello confermava la decisione di primo grado.
Ricorreva per Cassazione l’impresa appaltatrice, affermando che le opere di rifacimento
dell’intonaco non potevano considerarsi opere strutturali di cui all’art. 1669 c.c., con la
conseguenza che l’azione proposta doveva dichiararsi prescritta.

Il quesito sottoposto all’attenzione degli ermellini può essere riassunto come di seguito: se
l’impresa che ha ristrutturato il palazzo riconosce l’esistenza di vizi nell’opera
appaltata, si continuano ad applicare i termini di prescrizione previsti dall’art. 1667 o
1669 c.c.?

La Suprema Corte ha nuovamente dato ragione al condominio: il riconoscimento dei vizi
dell’opera da parte dell’impresa ha fatto nascere una nuova ed autonoma
obbligazione di garanzia a favore del condominio stessa, distinta dall’originaria e,
pertanto, sottoposta al termine decennale di prescrizione.
Pertanto, si deve ritenere che il riconoscimento dei vizi da parte dell’impresa di
ristrutturazione ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di
decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c.

Esso costituisce fonte di un’autonoma obbligazione di fare, ovverosia l’obbligazione di eliminare i vizi, la quale si affianca a quella
preesistente legale di garanzia.

Questa nuova obbligazione  è soggetta ai termini all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale.

Corte di Cassazione, sez. VI civ., sentenza n. 10342 del 01/06/2020

Vicenza, lì 17 giugno 2020