In caso di licenziamento illegittimo, secondo quanto stabilito dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nelle aziende con particolari requisiti dimensionali, è applicabile la tutela reale, la quale prevede, a differenza di quella obbligatoria, la reintegrazione nel posto di lavoro, nel caso in cui il giudice accerti l’illegittimità.

Al tal fine, per provare le dimensioni effettive di un’impresa, sono sufficienti i dati risultanti dalla copia del libro matricola prodotto in giudizio.

Così ha stabilito la Cassazione in seguito al ricorso proposto dal dipendente di una società nei confronti dell’ex datore di lavoro, al fine di far dichiarare illegittimo il licenziamento perpetrato nei suoi confronti e di ottenere il conseguente risarcimento del danno, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro.
La società convenuta si difendeva sostenendo la mancanza del requisito dimensionale, ai fini dell’applicazione o meno della tutela reale, producendo in giudizio i dati risultati dalla copia del libro matricola, dimostrando in tal modo che alle dipendenze della stessa erano in servizio solo otto lavoratori. La tutela reale, in tal caso, non era quindi applicabile, con la conseguenza che il ricorso così proposto venne rigettato e le spese compensate tra le parti.

Con il Decreto legge 112/08 i libri paga e matricola, così come gli altri libri obbligatori, sono stati sostituiti dal libro unico del lavoro, il quale assolve la duplice funzione di documentare ad ogni lavoratore lo stato del proprio rapporto di lavoro ed agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa.

Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data:15/09/2014
Numero:19456