“Non è possibile escludere l’assegno divorzile sulla presunta autosufficienza dell’ex
coniuge, tenendo in considerazione le relative entrate “in nero”, derivanti dall’attività di
colf, omettendo la valutazione compensativo-perequativa”.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 11 giugno 2020, n. 112020.

Il caso.

In primo grado ed in sede di appello veniva rigettata l’istanza di attribuzione dell’assegno divorzile, in considerazione del fatto che l’ex moglie – parte appellante – non avesse assolto all’onere della prova circa la propria mancata indipendenza ed autosufficienza economica, svolgendo la stessa l’attività di colf ad ore in modo irregolare.

La donna proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione del magistrato ordinario nel non aver applicato i criteri di determinazione dell’assegno divorzile, così come interpretati dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 5 della L. n. 898 del 1970.

La decisione.

I giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso, rinviando al giudice territoriale la decisione.

Viene richiamata la Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287, la quale ha chiarito che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Il giudizio dovrà essere espresso in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Nella pronuncia viene altresì richiamata la Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1882, la quale ha ribadito che il giudizio sulla spettanza dell’assegno, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà quindi ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dalla parte richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Nella specie in esame, il giudice territoriale, in linea con la statuizione di prime cure, ha pronunciato in ordine all’istanza di corresponsione dell’assegno divorzile, avendo limitato l’indagine all’autosufficienza economica della donna, senza quindi allargare il giudizio alla funzione compensativo-perequativa assolta nell’indicata posta, e nell’ambito della più recente ermeneutica che dell’articolo 5 della legge n. 898 ha offerto la giurisprudenza di legittimità.

Vicenza, lì 9 settembre2020