Il Decreto “Sblocca Italia” interviene anche in materia di beni culturali e paesaggio, modificando la procedura conseguente all’istanza di autorizzazione paesaggistica, prevista dall’art. 146 del Codice dei Beni culturali.
Secondo tale norma, competente a pronunciarsi su tale istanza è la Regione, o l’Ente da questa delegato, dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente, il quale è tenuto a pronunciarsi, entro quarantacinque giorni, sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto.
Prima della modifica apportata dal D.L. 133/2014, in caso di omessa pronuncia da parte del Soprintendente nel termine prescritto, l’Amministrazione poteva indire una Conferenza dei Servizi, la quale avrebbe dovuto pronunciarsi entro i successivi quindici giorni.
Nonostante tale disposizione non fosse vincolante per la Regione competente a pronunciarsi, lo “Sblocca Italia” ha eliminato la predetta facoltà di convocazione, prevedendo l’immediata sostituzione da parte dell’Amministrazione.
Al comma 9 del novellato art. 146, infatti, si afferma che “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.
In seguito a tale innovazione, oltre alla semplificazione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il termine di efficacia della stessa, valida per un periodo di cinque anni, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.