Il D.P.R. n. 31/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 marzo di quest’anno, individua una serie di interventi esclusi dall’onere di richiesta dell’autorizzazione paesaggistica, anche se ricadenti in aree vincolate, nonché un ulteriore elenco di lavori sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica rientrano, tra i 31 specificatamente descritti all’Allegato 1 del Decreto, le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, quali ad esempio il rifacimento di intonaci, tinteggiature, manutenzione di balconi e terrazze, nonché installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori, caldaie e parabole.

Tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato, invece, rientrano quelle opere che comportino aumenti di volume fino al 10% degli edifici e che non alterino le caratteristiche del fabbricato, gli interventi anti sismici, di miglioramento energetico, nonché la realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, entro i 30 mq di superficie.

L’iter semplificato, disciplinato dall’art. 11 del Decreto, prevede che i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali siano dimezzati. L’amministrazione, infatti, ha solo 10 giorni dal ricevimento dell’istanza per richiedere all’interessato chiarimenti ed eventuale ulteriore documentazione strettamente indispensabile.

Il richiedente avrà a sua volta 10 giorni di tempo per inoltrare tale documentazione in via telematica, altrimenti l’istanza diverrà improcedibile. L’amministrazione, poi, dovrà chiedere alla Soprintendenza, entro 20 giorni, un parere in merito alla richiesta. Quest’ultima, entro ulteriori 20 giorni, dovrà esprimere la propria valutazione.

Nei successivi 10 giorni l’amministrazione procedente adotterà il provvedimento, in caso di esito positivo, ovvero comunicherà all’interessato il rigetto della richiesta motivato.

Fonte: D.P.R. n. 31/2017