La diffusione su Internet dell’avviso di conclusione delle indagini in forma integrale sostanzia violazione della privacy.

Il fatto.

L’Autorità Garante aveva ricevuto numerosi reclami da parte di avvocati che lamentavano una violazione dei loro dati personali, precisamente della loro reputazione e dignità professionale e morale, a causa della pubblicazione, su Internet, di articoli di giornale da parte di una testata giornalistica contenenti il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l’indirizzo dello studio legale, il telefono di casa e il numero di cellulare. La lesione era stata causata anche, a dire dei procuratori reclamanti, dalla pubblicazione di notizie relative ai capi di imputazione ed il fascicolo di indagine, prima ancora che avvenisse la relativa notifica agli interessati.
A seguito dei reclami, il Garante privacy rivolgeva una richiesta di informazioni alla testata giornalistica, al quale rispondeva il legale rappresentante della stessa, sostenendo l’esistenza di un’esigenza pubblica di informazione sulla vicenda, sulla sua evoluzione processuale. Affermava, inoltre, il rispetto dei criteri e limiti del diritto di cronaca.

La decisione del Garante.

L’Autorità ha ribadito un costante orientamento secondo il quale il requisito dell’ “essenzialità dell’informazione” viene richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali. Per questo motivo, la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia. Pertanto, secondo il giudizio del Garante, la testata giornalistica, nel momento in cui si limiti a riportare una notizia di interesse pubblico, come deve considerarsi quella relativa all’indagine penale a carico dei reclamanti, può liberamente fornire alcuni dati identificativi dei presunti responsabili.

Secondo il Garante, quindi, la diffusione degli articoli oggetto del reclamo non viola le disposizioni del GDPR, in quanto nei fatti riportati si rileva la sussistenza di un interesse pubblico alla loro diffusione.
Diversa valutazione deve essere fatta, invece, rispetto alla diffusione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, riportato come link in uno degli articoli. Nel link venivano pubblicati, in corrispondenza a ciascuno dei nomi degli avvocati indagati, i dati relativi all’indirizzo di abitazione, al numero di telefono dello studio legale, e in alcuni casi anche al telefono cellulare.

Tali dati sono eccedenti rispetto all’esigenza di informativa che caratterizza la notizia.

Il Garante ha, quindi, ritenuto illecita la diffusione dell’avviso di conclusione delle indagini in forma integrale, disponendo la conseguente misura correttiva della limitazione definitiva del trattamento.

Provvedimenti Garante Privacy n. 14 del 15 gennaio 2020

Vicenza, lì 19 maggio 2020