Secondo quanto stabilito dall’art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo provi la sussistenza del caso fortuito. Tale disposizione è da ritenersi applicabile anche al Comune, il quale è tenuto a prevedere ed evitare eventuali inconvenienti e disagi ai cittadini, come ad esempio gli allagamenti provocati dalla pioggia intensa e persistente, al giorno d’oggi di non rara frequenza. Per caso fortuito, infatti, si intende un avvenimento assolutamente imprevedibile, con la conseguenza che il carattere eccezionale e saltuario di un fenomeno naturale, quali le forti piogge, non è sufficiente a configurare tale esclusione di responsabilità, essendo queste ultime prevedibili sulla base della comune e consolidata esperienza.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione con una recentissima sentenza, in seguito al ricorso proposto dal conduttore di un immobile, il quale aveva subito gravi danni a causa dell’allagamento di quest’ultimo, provocato dall’esondazione di un vicino sottopasso, nonché dalle precipitazioni di un tubo pluviale del condominio, in occasione di un forte temporale. In tal caso il Comune è da ritenersi a tutti gli effetti responsabile, in quanto lo stesso avrebbe dovuto effettuare preventivamente un accertamento sul reale funzionamento delle pompe e sulla loro capacità di smaltire l’acqua, soprattutto al giorno d’oggi, ove il dissesto idrogeologico ed il cambiamento climatico sono i problemi che attanagliano maggiormente il nostro Paese. Alla luce di tali considerazioni la Cassazione accolse il ricorso del conduttore, rimettendolo alla Corte d’Appello per le valutazioni sul merito, alla luce dei predetti principi.

Autorità: Cassazione civile, sez. III

Data: 24/03/2016

Numero: 5877