Nella società a responsabilità limitata, l’esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473-bis c.c. è consentita soltanto in presenza di un’apposita previsione di giusta causa nell’atto costitutivo dotata di adeguata specificità. In ogni caso, l’esclusione del socio, laddove questa sia una società, non è giustificata da fatti che, seppure in astratto riconducibili a giusta causa, riguardino esclusivamente il socio o l’amministratore della società, che è parte del rapporto sociale, su cui va a incidere la delibera di esclusione.

Il tema dell’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata ha dato vita a numerosi intervenuti giurisprudenziali a causa della scarna disciplina contenuta nell’art. 2473-bis c.c.

Occorre, in primis, precisare che la giurisprudenza maggioritaria è ferma nel ritenere che, per l’operatività della norma, è necessaria un’espressa e specifica previsione nell’atto costitutivo o nello statuto.

Inoltre, ritiene che le vicende dei soggetti che partecipano alla società (soci o amministratori che siano) non possono determinarne l’esclusione.

Rispetto alla disciplina dell’esclusione nelle società di persone, sussiste una differenza in quella prevista in tema di società a responsabilità limitata: in quest’ultima, infatti, non basta il venir meno del rapporto fiduciario, in quanto occorre anche una previsione statutaria delle precise fattispecie di esclusione. Inoltre, è necessario che le ipotesi previste di esclusione siano riconducibili ad una giusta causa, con conseguente illegittimità di una generica previsione statutaria di esclusione.

Ribadisce il Tribunale adito che la previsione di una “giusta causa” costituisce garanzia contro il rischio di abusi o di scelte arbitrarie da parte della maggioranza, poste in essere in danno del socio di minoranza.

Ciò premesso, le cause di esclusione possono riguardare tanto comportamenti dei soci che costituiscono violazione degli obblighi contrattualmente assunti verso la società, quanto situazioni personali estranee al rapporto societario (ad es., interdizione, inabilitazione o fallimento), in quanto la persona del socio rileva per le sue qualità nel perseguimento dell’interesse sociale.

Sul punto, però, precisa anche il Tribunale partenopeo, occorre rilevare che le cause di esclusione “personali” devono riguardare il socio o le vicende che attengono al rapporto sociale di cui è parte. Esclude che possano riguardare soggetti terzi estranei al vincolo sociale.

Ne consegue che le ipotesi di giusta causa previste nell’atto costitutivo o nello statuto non possono essere riferite al socio o all’amministratore della società socia. In caso contrario, “verrebbe meno lo schermo societario, con conseguente illegittima immedesimazione tra società e i suoi soci e/o amministratori, che sono invece soggetti giuridicamente diversi”: dunque, le vicende personali del socio della società , che è a sua volta socia, non possono quindi determinare l’esclusione della società socia, ma soltanto l’eventuale scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c.

Tribunale di Napoli, sez. imprese, ordinanza 8 febbraio 2020

Vicenza, lì 21 marzo 2020