Nel caso in cui la banca segnali frettolosamente l’insolvenza di un’impresa alla Centrale Rischi, senza che sussistano ragionevoli ed oggettive motivazioni, tali da ritenere che il credito non verrà soddisfatto, la segnalazione così effettuata è da ritenersi illegittima, con conseguente risarcibilità del danno subìto dall’impresa. Quest’ultima avrà diritto non solo al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche a quello morale e d’immagine, derivante dalla perdita di affidabilità della stessa, la quale vede ridursi le possibilità di finanziamenti a causa di una falsa e non meritata cattiva reputazione.

Così ha stabilito la Cassazione in seguito al ricorso proposto da una S.r.l. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale aveva segnalato illegittimamente il nominativo della stessa alla Centrale Rischi, senza che sussistesse alcun fondato e qualificato presupposto di inadempimento.                   La Banca si oppose al ricorso così instaurato, affermando che la Società non aveva subito alcun danno in seguito a tale segnalazione, in quanto il fatturato era rimasto immutato ed i soci avevano mantenuto, in seguito alla liquidazione della stessa, la denominazione precedente, la quale non era stata in alcun modo compromessa. La Cassazione, a conferma di quanto precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello, ritenne che la ricorrente avesse diritto al risarcimento richiesto, in quanto le altre banche, essendo venute a conoscenza della segnalazione, avevano ripetutamente rifiutato alla stessa l’aumento del fido, con conseguente impossibilità di espansione della società, perdita di guadagni e di competitività sul mercato. Alla ricorrente venne riconosciuto anche il danno morale, consistente nello stress di dover reperire in breve tempo nuove fonti di finanziamento, sottraendo energie alla ricerca di nuovi clienti.

 

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 09/07/2014

Numero: 15609