L’art. 2112 c.c. stabilisce che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (…)”.

Tale disposizione, però, non è applicabile ai rapporti di lavoro esauriti al tempo della cessione d’azienda, la quale non comporta automaticamente il sorgere di una responsabilità solidale tra cedente e cessionario con riguardo a tali debiti di natura retributiva.

In tali casi, infatti, il rapporto di lavoro non è vigente al momento del trasferimento, con la conseguenza che troverà applicazione l’art. 2560 c.c., il quale prevede la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda, ove gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori.

In tal senso si è espresso il Tribunale delle Imprese di Milano, in seguito alla richiesta di pagamento avanzata da una società, la quale aveva ceduto ad un’altra un’attività di ristorazione, relativamente a crediti di lavoro di due dipendenti il cui contratto era scaduto ben prima della data del trasferimento.

Nel caso di specie non poteva ritenersi applicabile né l’art. 2112 c.c., in quanto le due dipendenti non erano più legate alla cedente da alcun rapporto di lavoro al momento della cessione d’azienda, né l’art. 2560 c.c., stante la mancata prova dell’iscrizione dei debiti di lavoro nei libri contabili.

La società cedente, quindi, venne condannata all’integrale pagamento delle somme a favore delle due dipendenti, senza che la cessionaria potesse in alcun modo essere considerata solidalmente responsabile.

Fonte: Tribunale di Milano, sez. Imprese, 29.03.2017, n. 3620