Secondo quanto stabilito dall’art. 14 del D.lgs. 472/97, in caso di cessione di azienda (vendita, ma anche qualsiasi atto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito), il cessionario è responsabile in solido per i debiti erariali del cedente. Ciò entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto del trasferimento. É fatta salva in ogni caso la preventiva escussione del patrimonio del cedente.

Tale disciplina è stata modificata dal D.lgs. 158/2015. Tale responsabilità solidale opera per quelle imposte riferibili a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione. Lo stesso per quanto riguarda i due anni precedenti verificati dall’ufficio, anche se non ancora contestati al contribuente cedente. Lo stesso avviene per le sanzioni già irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

La novella normativa esclude espressamente quei trasferimenti che avvengano nell’ambito di una procedura concorsuale. Nonché di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

Da escludere sono altresì quei trasferimenti posti in essere in frode dei crediti tributari, ancorchè avvenuti mediante trasferimento frazionato dei singoli beni. In  tal caso la responsabiltà del cessionario non è soggetta ad alcuna limitazione.

La frode, inoltre, si considera presunta, quando sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. In ogni caso è fatta salva l’eventuale prova contraria.

Ulteriore novità della disciplina consiste nella possibilità per il cessionario di richiedere agli enti preposti all’accertamento dei tributi competenti, il rilascio di un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso o già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. In caso di certificato negativo o di mancato rilascio dello stesso entro quaranta giorni dalla richiesta, il cessionario potrà ritenersi a tutti gli effetti liberato.  

 

Fonti: D.lgs 472/1997;

D.lgs 158/2015

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