L’art. 1 comma 142 lettera a) della L. 124/2017 stabilisce che “il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato, l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito”.

Il notaio dovrà ricusare il suo ministero nel caso in cui le parti non provvedano a depositare “antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio”.

In concreto, in caso di stipula tra le parti di un contratto preliminare di compravendita, le stesse potranno richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione dello stesso.

Tale previsione è posta a tutela dell’acquirente, in quanto tende ad evitare che tra la data del rogito e quella della sua trascrizione nei registri venga rilevato un gravame non conosciuto dalla parte, quale un ipoteca, pignoramento o sequestro o che si verifichi il caso della doppia alienazione immobiliare da parte del venditore.

Fino a quando non sia stata eseguita la formalità pubblicitaria ex art. 2643 c.c. e la conseguente certezza del perfezionamento dell’acquisto senza gravami, quindi, il notaio, su richiesta di una delle parti, dovrà tenere in deposito il saldo del prezzo.

Per quanto riguarda gli interessi maturati sul conto di deposito, dalla data di firma del rogito a quella di definitiva registrazione del passaggio di proprietà dell’immobile, gli stessi verranno incassati dall’erario, in quanto “sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese”.

Fonte: Legge n. 124/2017