Una volta concluso il contratto definitivo di compravendita immobiliare non è più possibile far valere le proprie ragioni su delle condizioni difformi previste nel contratto preliminare.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 21951 del 2 settembre 2019 ha rigettato le richieste dell’acquirente, il quale aveva richiesto tutela per vedere applicate le condizioni di vendita pattuite nel contratto preliminare e non riportate nel definitivo.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’acquirente di un immobile aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Lecce il venditore, lamentando l’applicazione di condizioni di vendita definitive differenti rispetto al contenuto del contratto preliminare.

La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui, nel silenzio del definitivo, vale la presunzione che tale contratto corrisponda alla reale e nuova volontà tra le parti.

Tale presunzione può essere vinta solo con la prova scritta che sia intercorso un diverso accordo tra le parti contestuale alla stipula del definitivo.

La sentenza della Cassazione si scontra dunque con la teoria della cosiddetta formazione progressiva del contratto di compravendita immobiliare, dando invece rilevanza decisiva a quanto contenuto nel contratto definitivo.

Cass., Sez. II Civ., 2 settembre 2019, n. 21951