Secondo quanto stabilito dall’art. 2958 c.c., compie atti di concorrenza sleale chiunque usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente. In particolare, è configurabile la concorrenza sleale per imitazione servile di un prodotto altrui solamente quando la riproduzione abbia ad oggetto elementi che non siano inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali, ma che siano invece di tipo accessorio ed ornamentale. La prova di tali elementi ricade su colui che agisce in contraffazione, il quale è altresì tenuto a dimostrare l’originalità del proprio prodotto, che deve ritenersi esclusa quando, al momento della sua introduzione sul mercato, siano già presenti prodotti simili con esso confondibili.

Così ha stabilito la Corte di appello di Torino in seguito alla domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile, proposta da una ditta produttrice di pensiline nei confronti di una società concorrente, al fine di chiedere l’inibitoria ed il risarcimento dei danni conseguenti alla ritenuta imitazione di una pensilina ombreggiante ad ala di gabbiano, prodotta dalla stessa dal 1989. La convenuta società respingeva le accuse di parte attrice affermando che le caratteristiche del manufatto prospettate come ornamentali erano invece requisiti funzionali, con la conseguenza che la pensilina dalla stessa prodotta non imitava servilmente quella prodotta dalla ricorrente. Anche l’originalità del prodotto non poteva dirsi sussistente, in quanto il mercato veniva definito come “letteralmente invaso” da aziende che commerciano pensiline assolutamente simili a quelle delle parti. La Corte accolse le eccezioni di parte convenuta e respinse le domande di inibitoria e conseguente risarcimento dalla stessa proposte, ritenendo non sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per la configurazione dell’imitazione servile del prodotto.

Autorità: Corte appello Torino

Data: 19/02/2013

Numero: 9