Concorrenza sleale: sulla nozione di “mercato di riferimento” tra profili statici e dinamici

Come noto, per “mercato di riferimento” si intende, in via generale, lo specifico mercato verso cui un’impresa rivolge la propria offerta: si tratta di una parte del mercato totale di un bene o di un servizio.

I consumatori, costituenti tale mercato, presentano dunque caratteristiche simili, tra cui l’area geografica di acquisto, il potere d’acquisto, i dati demografici e i redditi.

Con una recente sentenza in tema di concorrenza sleale, la Corte di Cassazione ha precisato come le “circostanze concernenti la comunanza di clientela e del mercato debbano essere esaminate anche in prospettiva potenziale e dinamica: ovvero improntata al prevedibile conseguimento, da parte dell’impresa, assunte determinate coordinate geografiche e temporali, di un certo esito di mercato, ovvero di soddisfazione di un bacino di consumatori che avvertano il medesimo bisogno di acquisto di prodotti idonei a soddisfarlo, in termini concorrenziali” (Cass. Civile sez. I, 12 dicembre 2022, n. 36138).

 Il caso

La vicenda oggetto di ricorso riguardava la condanna di un’impresa al risarcimento dei danni per aver compiuto atti di concorrenza sleale, contraffazione di marchio e manipolazione di materiale promozionale nei confronti di un’altra.

Tra i motivi di ricorso spiccavano, in particolare, il mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, del mercato di riferimento e della diversità dei prodotti di pertinenza di ciascun imprenditore.

La decisione

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha ripreso l’indirizzo, già affermato con la Sent. n. 4739/2012, tale per cui l’accertamento del rapporto di concorrenza economica tra due imprese debba basarsi non sull’identità tra beni o servizi, ma sul fatto che i beni o servizi medesimi siano destinati a soddisfare i bisogni dei consumatori di un certo mercato.