Il decoro architettonico, per definizione, è l’insieme delle linee ed ornamenti che, sia pur in modo estremamente semplice, caratterizzano l’estetica dell’edificio. Per stabilire se vi sia una lesione di tale decoro, occorre valutare e verificare, in relazione al caso concreto, se il mutamento estetico abbia cagionato un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, vi sia un’utilità che compensi l’alterazione architettonica di non grave ed appariscente entità. Ad esempio, il cambio di colore della facciata di un condominio non può considerarsi innovazione o alterazione del decoro architettonico dell’edificio, se non è peggiorativa dello stesso ed economicamente valutabile.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Bari, in seguito alla richiesta di risarcimento del danno avanzata da uno degli inquilini di un edificio, il quale riteneva che, nell’ambito della ristrutturazione condominiale, la diversa tinteggiatura della facciata, da bianco semplice graffiato a bianco panna liscio, turbassero il preesistente decoro architettonico. La deliberazione dell’assemblea condominiale, con la quale è stato deciso tale cambiamento, è stata ritenuta a tutti gli effetti valida dal Tribunale, in quanto il predetto intervento non alterava in alcun modo l’entità sostanziale della facciata condominiale, ma anzi ne rendessero più comodo e duraturo il godimento, preservandone la colorazione da intemperie ed agenti atmosferici. La richiesta di risarcimento avanzata dal condomino, nonché la condanna al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del condominio, è stata di conseguenza rigettata e le spese del procedimento poste per i due terzi a carico dello stesso.

Autorità: Tribunale di Bari

Data: 24.02.2016

Numero: 1000