Conto corrente e finanziamento: le principali problematiche nel contenzioso tra cliente e banca.

La sentenza del Tribunale di Roma, n. 11999 del 6 giugno 2019 merita particolare attenzione perché passa in rassegna le più frequenti questioni (nullità della citazione, onere della prova, anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto, giorni di valuta, liberazione del fideiussore) oggetto dell’attuale contenzioso bancario.

La questione nasce da una società a responsabilità limitata che, unitamente ai suoi garanti, citava in giudizio la banca di riferimento sostenendo l’illegittimo addebito di competenze in relazione al rapporto di conto corrente e quello di finanziamento corredato da alcune fideiussioni. Il Giudice, dopo aver rigettato l’eccezione di nullità della citazione sollevata dalla Banca convenuta, entra nel merito delle censure formulate dagli attori.

La ripartizione dell’onere della prova. Il correntista che intende far valere il carattere indebito di talune poste passive addebitate in conto corrente, ha l’onere specifico di produrre, non soltanto il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

La produzione della documentazione.

È configurabile una presunzione di possesso della documentazione di interesse da parte del correntista.

La richiesta ex art. 119 TUB e l’ordine di esibizione.

Il Legislatore ha accordato al cliente un ulteriore strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti. Ove deduca di non avere la documentazione, può inoltrare alla banca apposita richiesta stragiudiziale di cui all’art. 119 TUB. Qualora la domanda resti inevasa, il cliente può ricorrere agli strumenti di tutela giudiziaria ordinaria (processo di cognizione), sommari (ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) o cautelari (ricorso ex art. 700 c.p.c.).

Il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio.

Non si tratta di un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, a cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della decisione, nonché l’ambito di estensione. Aggiunge il tribunale che esse non può valere ad eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti alla base delle pretese azionate.

Da qui, l’inammissibilità della consulenza tecnica richiesta perché tesa a supplire l’onere di allegazione e della prova gravante su parte attrice ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti

Variazioni contrattuali. Il Giudice, a seguito della disamina della documentazione prodotta, osserva che dal contratto di apertura di credito risulta che la società ha specificamente approvato, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola che attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche. Vengono dunque ritenute legittime le variazioni dei tassi operate dalla banca e comunicate alla società.

La posizione dei fideiussori. Osserva efficacemente il Giudice che i fideiussori, di cui era stata chiesta la liberazione, avrebbero dovuto provare la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della banca, dimostrando che la nuova concessione di credito era avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale e che la banca avesse agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza. È cioè necessario, a detta del Tribunale, che il fideiussore che invoca la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore. Nel caso in esame non è stato dimostrato, a detta del Tribunale, il peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della società debitrice principale al momento della concessione delle varie linee di credito documentate in atti; peggioramento che non può ricavarsi dalla semplice esposizione debitoria dell’obbligato principale, ben potendo questa trovare diverse giustificazioni (come l’adozione, da parte di un operatore economico in salute, di una strategia imprenditoriale fondata sulla concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito). Viene ritenuta parimenti non fornita la prova della consapevolezza di siffatto peggioramento da parte della banca convenuta.

Tribunale di Roma, sez. XVII civile, sentenza 6 giugno 2019, n. 11999

Vicenza, lì 27 aprile 2020