Contratto autonomo di garanzia e polizza fideiussoria

Ritorna all’attenzione della Corte di Cassazione il noto tema dell’individuazione degli indici di autonomia della garanzia assunta dall’impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria.

Chiamata a pronunciarsi sulla natura autonoma o accessoria di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di realizzazione e di cessione di alcune unità immobiliari assunte da una impresa edile con un contratto preliminare di permuta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6467 del 9 marzo 2021, ha ritenuto corretta la qualificazione in chiave di contratto autonomo di garanzia operata dal giudice di merito.

Il contratto autonomo di garanzia

Il contratto autonomo di garanzia è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni (salvo l’exceptio doli).

Per la sua indipendenza dall’obbligazione principale si distingue pertanto dalla fideiussione, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.

La c.d. polizza fideiussoria e la soluzione delle Sezioni Unite (sent. 3947/2010)

È prassi sempre più frequente, nel sottosistema civilistico delle garanzie personali, che contratti di identico contenuto siano indicati con nomi diversi, come accade, in particolare, in tema di polizza assicurativa, conosciuta altresì come “assicurazione cauzionale”, “cauzione fideiussoria”, “fideiussione assicurativa”.

La c.d. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie, posto che la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore costituisce una garanzia atipica, a cagione dell’insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo il risarcimento del danno ossia ad una prestazione diversa rispetto a quella alla quale aveva diritto.

L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale quindi di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto tale, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia una evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.

Infatti, al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la disposizione di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione si fonda sull’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad una obbligazione di garanzia fideiussoria.

La decisione

Rammenta la S.C. che, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite nel 2010, il carattere infungibile della prestazione garantita depone nel senso della natura atipica ed autonoma della polizza fideiussoria, destinata ad assolvere la funzione di tenere indenne il creditore delle conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento dell’obbligazione principale mediante una prestazione diversa da quella inadempiuta.

La volontà delle parti di stipulare un contratto autonomo di garanzia deve, inoltre, ritenersi rafforzata, e non contraddetta, quando la polizza fideiussoria prevede come, nel caso di specie, “un breve termine per il pagamento dell’indennizzo previo un semplice avviso al debitore principale, senza necessità del suo consenso” — precludendo al debitore “la possibilità di segnalare al garante[…] eventuali eccezioni da opporre ai creditori”, in deroga all’art. 1952, co. 2, c.c. – nonché la “inopponibilità di eccezioni nei rapporti con il garante”.