Secondo una recente sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 19 maggio 2020: “Se è vero, che ai sensi dell’art.1751 bis cod. civ., il corrispettivo del patto di non concorrenza non può essere pagato in costanza di rapporto e non può avere natura di maggiorazione provvigionale, ciò non toglie che il corrispettivo possa essere pagato – come nel caso di specie – in un’unica soluzione, al momento della cessazione del rapporto, venendo quantificato in rapporto alle provvigioni corrisposte durante il rapporto”.

Il caso.

La sentenza in commento ha ad oggetto un patto di non concorrenza post contrattuale all’interno di un contratto di agenzia, ove si prevedeva, a titolo di corrispettivo, il pagamento di un importo pari al 2% delle commissioni complessive fatturate dall’agente ab initio, da corrispondersi al verificarsi della cessazione del rapporto.

L’agente, pertanto, sosteneva l’incongruità del corrispettivo e la violazione dell’art. 1751 bis c.c., secondo cui “l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale”.

La decisione.

Il Tribunale ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha confermato il dato letterale contenuto nell’art. 1751 bis cod. civ. che consente al giudice di determinare il corrispettivo del patto di non concorrenza solamente se le parti non hanno previsto alcunché e, in secondo luogo, sempre dalla suddetta norma, ha affermato che “l’indennità è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria, pertanto, nel caso di mancato accordo tra le parti l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa”.

Nel caso di specie, non v’è mancanza di accordo sul corrispettivo, di conseguenza il Giudice non può determinare una integrazione del medesimo ex art. 1751 cod.civ., semmai, potrebbe solo applicare il principio statuito dall’art.2125 cod.civ., ovvero, ritenere nullo il patto di non concorrenza per incongruità del corrispettivo.

Alla stregua di tali argomentazioni, il Tribunale ha comunque escluso la nullità delpatto, ritenendo legittima la quantificazione del corrispettivo in misura pari ad una percentuale delle commissioni pagate in costanza di rapporto, e congruo il
relativo importo.

Nello specifico, il Tribunale ha statuito che “la norma in esame, in effetti, vieta che le parti determinino il corrispettivo del patto imputando a tale titolo una parte delle provvigioni liquidate in costanza di rapporto; la ratio del divieto, tuttavia, è quella di evitare che il corrispettivo sia simulato (costituendo mera imputazione formale di una quota parte delle provvigioni) e che l’agente, percependo il relativo importo insieme alle provvigioni, finisca per spenderle e trovarsi senza liquidità al momento della cessazione del mandato”.

L’articolo 1751 bis cod.civ. quindi, consente di corrispondere all’agente un corrispettivo, pagato alla conclusione del rapporto, la cui quantificazione utilizza come base di calcolo le provvigioni corrisposte all’inizio, senza per questo essere qualificato come una provvigione.

Vicenza lì 20 settembre 2020