In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità.  Con la sentenza 17393/2015, la Corte di Cassazione ha chiarito il rapporto tra clausola compromissoria e contratto nel quale la clausola è contenuta, precisando che la nullità del contratto stesso non va ad incidere sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria, in assenza di specifici vizi della clausola stessa. All’esito di un giudizio arbitrale, a definizione di una controversia tra una società fornitrice di servizi e la Regione Calabria, quest’ultima viene condannata al pagamento dell’importo richiesto dalla prima. Detto lodo viene impugnato in appello e annullato, sul rilievo che il contratto di fornitura e servizi era stato sottoscritto da soggetto dell’amministrazione privo dei requisiti. La società fornitrice dei servizi propone ricorso per Cassazione sostenendo che non era stata discussa nel corso del giudizio arbitrale la questione della nullità del contratto. La Corte rigetta il ricorso. Secondo la sentenza, la clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali, anche quando sia inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola. Tra i due contratti non sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall’art. 808 c.3 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 25/1994, secondo cui la validità e l’efficacia della clausola compromissoria devono essere valutate in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. La clausola compromissoria quindi, non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha una propria individualità e autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. Questo principio non trova però applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola: pertanto, la nullità dell’atto di aggiudicazione dell’appalto di un servizio pubblico, la quale esclude che l’amministrazione potesse legittimamente stipulare il contratto con l’apparente aggiudicatario, e perciò inserire nello stesso una clausola compromissoria, determina l’invalidità anche di questa. Analogamente a quanto accertato nel giudizio in esame, in tema di nullità del contratto di appalti pubblici, l’elusione delle garanzie di sistema a presidio dell’interesse pubblico prescritte dalla legge per l’individuazione del contraente più affidabile per l’espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili. Tra l’altro, quando la violazione di dette norme sia stata preordinata alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nell’interesse pubblico, la nullità per contrasto con norme imperative sussiste, e deve essere dichiarata, anche sotto tale specifico profilo, al fine di impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze. Pertanto, da un lato, la nullità del contratto non tocca la validità della clausola arbitrale; dall’altro, anche se non oggetto di specifica richiesta, l’invalidità del contratto può essere sempre accertata dal giudice.

Autorità: Cassazione civile sez.I

Data: 01/09/2015

Numero: 17393