Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 27 maggio 2015, tutte le imprese possono beneficiare del credito d’imposta se investono nell’attività di ricerca e sviluppo. Si può beneficiare di tale credito indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui opera l’azienda.

Per beneficiare di tale credito, vi sono dei requisiti fondamentali da rispettare, relativamente alla spesa da effettuare per queste attività.

La spesa sostenuta dall’azienda deve infatti essere superiore ad € 30.000 per ogni periodo d’imposta. La stessa, inoltre, deve essere superiore alla media dei tre periodi precedenti. È stato eliminato anche il limite massimo di fatturato di € 500 milioni prima previsto dal Decreto Destinazione Italia.

Tale credito, pari al 25%, viene quindi calcolato sull’aumento della media dei costi sostenuti per la ricerca e sviluppo nei tre periodi d’imposta precedenti il 31 dicembre 2015.

Lo stesso giunge fino al 50% per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato e contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, comprese le start – up innovative. Non si deve però superare il limite massimo di 5 milioni di Euro.

Le attività ammissibili al credito d’imposta, comunque, consistono in:

– Lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni osservabili, senza usi commerciali diretti;

– ricerca e indagini per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare  quelli già esistenti;

– utilizzo delle conoscenze di natura scientifica, tecnologica e commerciale per produrre progetti, piani o disegni per prodotti o servizi nuovi o migliorare quelli esistenti;

-produzione e collaudo di prodotti e servizi, a condizione che non siano impiegati per applicazioni industriali o commerciali.

È l’Agenzia delle Entrate a controllare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio. Se necessario può essere richiesto anche il parere del Ministero dello sviluppo economico.

Fonte: D.M. 27 maggio 2015

www.studiolegalerancan.it