Se uno o più condomini provocano danni alle parti comuni dell’edificio, l’assemblea condominiale non ha il potere di porre a carico del responsabile del danno i costi per le riparazioni, in quanto ciò costituirebbe un esercizio eccedente i limiti posti ai poteri assembleari. La delibera così emessa sarebbe nulla. L’assemblea infatti ha competenza solamente a ripartire le spese tra tutti i condomini o a deliberare un azione nei confronti di quelli che abbiano dato causa alle spese medesime. Il soggetto responsabile dell’evento lesivo dovrebbe volontariamente rispondere di quest’ultimo oppure il condominio dovrà chiedere all’autorità giudiziaria di emettere una domanda formale di risarcimento.

Così ha stabilito il Tribunale di Modena in seguito all’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, da parte della proprietaria di un immobile, che poneva a carico di tutti i condomini il riparto delle spese per i lavori da effettuare nei locali ad uso autorimesse al fine di renderli conformi alla normativa sulla prevenzione incendi. La ricorrente riteneva tale delibera nulla e chiedeva l’annullamento della stessa in quanto i lavori si erano resi necessari per rimediare illegittimità compiute da alcuni condomini nei propri box auto, tali da rendere insufficiente la ventilazione dell’intero locale interrato. Il Tribunale rigettò quindi la richiesta, stabilendo per prima cosa che l’autorità giudiziaria non può annullare una decisione dell’assemblea condominiale adottata a maggioranza dai condomini ma può solamente accertare la situazione alla base della determinazione assembleare ed inoltre che sarebbe nulla la delibera condominiale con cui venisse statuita la responsabilità di una spesa nei confronti del presunto responsabile, in quanto costituirebbe un tentativo di autotutela eccedente i poteri dell’assemblea.
In seguito all’accertamento tecnico venne stabilito che gli interventi effettuati dai singoli condomini nei propri box auto erano stati eliminati a spese di quest’ultimi ma che l’impianto di ventilazione non era comunque conforme alla nuova normativa antincendi, rendendo quindi necessari i lavori a spese di tutti i condomini.

Artt. 1123-1137 c.c.