Il d.l. n. 133 del 2014 (c.d. decreto “Sblocca Italia”) ha ampliato l’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, ricomprendendovi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.  Tale attività non può però riguardare un immobile abusivo in quanto gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.In tema di edilizia, il regime di denuncia di inizio attività (d.i.a.), anche in relazione a tipologia di interventi sottoposti a tale disciplina dal d.l. 133/2014, non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, atteso che gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.Nel caso di specie, il Tribunale di Savona rigettava le richieste di riesame avverso un decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di quattro unità immobiliari che erano state ricavate da un unico immobile originario senza alcun permesso di costruire. L’intervento eseguito (trasformazione della originaria unica unità abitativa in quattro unità immobiliari), non avendo comportato né aumento di volumi né mutamento di destinazione d’uso, rientrerebbe, per effetto della nuova normativa, nelle ipotesi di manutenzione straordinaria, eseguibile quindi con semplice denuncia di inizio attività. I ricorrenti non tengono conto, però, che l’intervento di “frazionamento” dell’originaria unica unità abitativa in quattro distinte unità abitative, risulta eseguito su un immobile abusivo. Pure la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 26367, ha affermato che in tema di reati edilizi, in relazione ai lavori eseguiti su manufatti originariamente abusivi ed irregolarmente sanati o condonati sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall’art. 44 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione e al conseguimento illegittimo del condono o della sanatoria sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. Può, quindi, essere disposto il sequestro preventivo di un manufatto illegittimamente condonato e poi sottoposto, sulla base della presentazione di una d.i.a., ad interventi di ristrutturazione con incremento volumetrico in base al cosiddetto “Piano casa”.

Autorità: Cassazione penale sez.III

Data: 16/10/2014

Numero: 51427