Per il calcolo della distanza minima tra fabbricati occorre distinguere tra:

operazioni di risanamento e ristrutturazione di edifici già esistenti: ove le distanze tra gli edifici “non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati già preesistenti”. Non si tiene conto di “costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale”

nuove edificazioni: per le quali “è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.
“E’ altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto (…) anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12”. (art. 9 D.M. n. 1444 del 1968)

Secondo la Cassazione, costituiscono “corpi di fabbrica”,dei quali occorre tener conto, nel calcolo delle distanze legali tra fabbricati, “le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità e ampiezza”. (Cass. civ. 17242/2010)

Infatti con sentenza n. 18282/2016 , abbracciando quanto affermato in precedenza, la Suprema Corte ha ritenuto che la distanza tra i fabbricati dovesse essere calcolata dalla sporgenza della terrazza e del relativo parapetto, ove presenti, e non dalla semplice parete.
Scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. aggettanti), pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, estendono e ampliano la consistenza del fabbricato.

Non rientrano invece nella categoria degli sporti gli “elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria”.
Ne sono un esempio: “mensole, lesene, cornicioni, canalizzazioni di gronda e simili”.

Fonti: Cass. Civ. Sez. II n. 18282/2016