Effetti del contratto definitivo di cessione di quote societarie

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10459 del 2025 in tema di cessione di quote societarie, ha fornito importanti chiarimenti sugli effetti di un contratto definitivo, nel caso in cui quest’ultimo non si limiti a “formalizzare” quanto già pattuito in precedenza con la conclusione di un contratto preliminare. La Corte precisa che non è possibile applicare automaticamente il cd. principio di assorbimento, da cui deriva l’implicita rinuncia di quanto non confluito dal preliminare nel definitivo, dovendosi invece indagare l’effettiva volontà negoziale dei contraenti, anche alla luce di elementi ulteriori rispetto ai due contratti in questione.

La vicenda

Tizio, socio unico della società a responsabilità limitata unipersonale Alfa, concludeva con la società Beta e la società Gamma un contratto preliminare, avente ad oggetto la cessione della totalità delle quote della società Alfa a fronte dal pagamento dell’importo di Euro 636.000,00. Successivamente, in occasione del rogito notarile per la conclusione del contratto definitivo, venivano formalizzato l’importo a titolo di corrispettivo pari ad Euro 436.000,00. Tizio, quindi, conveniva le società Beta e Gamma dinanzi il Tribunale Ordinario di Lucca, chiedendo la loro condanna al pagamento, in solido tra loro, della somma totale così come risultante dal contratto preliminare, detratti eventuali acconti versati medio tempore. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda avanzata da Tizio. Tale sentenza di condanna veniva poi impugnata mediante due distinti atti d’appello, uno da parte della società Beta e l’altro da parte della società Gamma, entrambi presso la Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima, previa riunione dei procedimenti, rigettava ambedue le impugnazioni confermando la integralmente la decisione assunta dal Tribunale. La società Gamma, allora, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di secondo grado.

La decisione

Inizialmente, la Suprema Corte ha ricordato il cd. principio di assorbimento, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui, una volta stipulato un contratto preliminare, se i contraenti concludono poi il contratto definitivo, quest’ultimo costituirà l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le medesime parti. Infatti, il contratto preliminare determina l’insorgenza, in capo alle parti contrattuali, soltanto dell’obbligo reciproco di concludere il contratto definitivo. Se, però, quest’ultimo non risulta del tutto conforme al preliminare, la presunzione di rispondenza del nuovo accordo alla volontà delle parti, nel silenzio del contratto definitivo, può essere superata solamente dalla prova dell’esistenza di un ulteriore accordo, pattuito sempre dalle stesse parti e contemporaneamente al definitivo, dal quale emerga che quanto in più previsto dal contratto preliminare sopravviva al contratto definitivo. D’altro canto, la Suprema Corte ha osservato anche che, nell’ipotesi in cui un contratto definitivo non esaurisca tutti gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, è necessario accertare la volontà negoziale delle parti, esaminando il contenuto di quello stesso preliminare, non potendosi applicare automaticamente il cd. principio di assorbimento. Pertanto, la Corte di Cassazione, in riferimento al caso concreto, ha ritenuto che la previsione di un corrispettivo diverso nel contratto definitivo non rappresentasse un “mancata formalizzazione” di quanto pattuito con il preliminare, ma, al contrario, una differente regolamentazione degli impegni assunti in precedenza dalle parti. Di conseguenza, la diversa pattuizione del corrispettivo, concordata tra Tizio e le società Beta e Gamma in sede di contratto definitivo, prevale su quella stabilita nel preliminare, salvo che ricorra una simulazione del corrispettivo in questione, sicché la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Firenze.

In conclusione, con l’ordinanza n. 10459 del 2025, la Suprema Corte ha precisato gli effetti di una clausola di un contratto definitivo, la quale dispone diversamente da quanto già previsto nel contratto preliminare. Non è possibile, infatti, ritenere automaticamente superato il contratto preliminare da quello definitivo, perché, dall’analisi di elementi ulteriori rispetto ai documenti contrattuali, può emergere una diversa volontà negoziale.

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