Accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius

L’erede legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione  può utilizzare la prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima.

Non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda.

Leggi la sentenza qui sotto:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27285-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA NICATORE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA RISTUCCIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAVIDE SQUERI, DAVIDE ZEREGA in virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. LUCIO CAPASSO che ha richiesto il rigetto del ricorso;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 779 dell’11 giugno 2014 rigettava l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari, che, in accoglimento della domanda proposta da A.D., aveva accertato che il contratto di compravendita per notar Rivara del 16/8/2005, con il quale C.E. aveva alienato alla sorella C.G. dei beni immobili,costituiva una donazione dissimulata, affetta da nullità per difetto di forma, dichiarando per l’effetto che i beni oggetto del contratto ricadevano nella successione del venditore, e si appartenevano in esclusiva all’attore, figlio naturale giudizialmente riconosciuto dell’alienante, con la condanna della convenuta alla restituzione dei beni immobili nonchè della somma di Euro 97.000,00, che risultava essere del pari di spettanza del de cuius.

La Corte distrettale, quanto al primo motivo di appello della convenuta, che contestava la corretta applicazione dell’art. 1417 c.c., per essere stata accertata la simulazione sulla base di presunzioni, laddove l’attore aveva richiesto l’accertamento della simulazione e della conseguente nullità del contratto dissimulato invocando la qualità di erede universale, osservava che la decisione del Tribunale era conforme alla costante giurisprudenza di legittimità che ha reputato che laddove il legittimario richieda l’accertamento della simulazione nella detta qualità, va considerato come terzo ai fini della relativa prova, sebbene poi l’accertamento porti alla declaratoria di nullità dell’atto dissimulato (nel caso in esame per essere stata voluta una donazione senza però il rispetto dei requisiti di forma di legge) con il rientro del bene per intero nella massa relitta.

Era altresì disatteso il secondo motivo di appello con il quale si rilevava che nella fattispecie si verteva in tema di donazione indiretta per la quale non si impone il rigore formale previsto per la donazione diretta, osservandosi che nel caso in esame il genitore dell’attore aveva inteso donare gli immobili senza far ricorso ad altro meccanismo negoziale idoneo a favorire l’arricchimento del donatario, come nel caso di intestazione di beni a nome altrui con pagamento del prezzo da parte del donante.

In relazione alla lamentata violazione dell’art. 2729 c.c. nonchè alla carenza di motivazione, i giudici di appello evidenziavano che nonostante fosse emersa la consegna di alcuni assegni contestualmente alla stipula della apparente vendita, la consulenza tecnica d’ufficio aveva in realtà riscontrato che gli stessi assegni non erano poi stati negoziati sul conto corrente del venditore.

Aggiungevano che deponeva a favore della simulazione la circostanza che anche le spese dell’atto notarile fossero state sostenute dal padre dell’attore, e ciò in contrasto con la regola per cui tali spese incombono sulla parte acquirente, il che confermava la sussistenza della simulazione.

Il quadro indiziario imponeva una verifica rigorosa circa l’effettivo pagamento del prezzo, senza fermarsi alle apparenze, sicchè le indagini peritali avevano permesso di appurare che l’importo indicato come prezzo non era mai transitato sui conti correnti riferibili al venditore, dovendosi escludere che la somma asseritamente pagata fosse stata usta per far fronte alle spese correnti del defunto ovvero che gli assegni circolari potessero essere impiegati alla stregua di denaro corrente.

La consegna degli assegni rientrava quindi nella complessiva attività simulatoria, e ciò al fine di creare un’apparenza di una situazione non corrispondente al vero.

A ciò aggiungevano che nessuna istanza istruttoria era stata avanzata con l’atto di appello, avendo l’appellante richiesto l’ammissione delle prove solo in sede di precisazione delle conclusioni.

In relazione al motivo di appello con il quale si contestava la condanna alla restituzione della somma di Euro 97.000,00 la sentenza di secondo grado, dopo avere ribadito la necessità dell’espletamento della CTU contabile, al fine di apprezzare le varie movimentazioni bancarie, rilevava che la somma de qua scaturiva da un precedente investimento effettuato esclusivamente da C.E., e giacente su di un deposito amministrato intestato al solo C., il quale, prima della scadenza dei titoli, aveva ritirato le relative somme, trasferendole su di un conto cointestato alla sorella che l’aveva poi prelevata per intero, sottraendo quindi la liquidità all’asse ereditario.

Nè appariva plausibile la giustificazione addotta dall’appellante e che cioè il prelievo era avvenuto al fine di estinguere un debito che il de cuius aveva nei confronti di una nipote, per rapporti ricollegati ad un diverso contratto di locazione, e ciò in quanto il motivo di appello non si confrontava con le motivazioni del Tribunale che aveva, da un lato, sostenuto che non vi era prova che C.E. avesse incassato canoni di locazione in luogo della nipote, e dall’altro, che non era logicamente spiegabile che il prelievo fosse stato effettuato dall’appellante per compensare un debito che il de cuius non aveva con lei, ma con un soggetto terzo (la nipote).

La mancata contestazione di tali considerazioni determinava quindi l’inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c..

Infine, quanto al quinto motivo con il quale ci si richiamava a tutto quanto dedotto in primo grado, anche per gli aspetti non esaminati, la Corte d’appello osservava che la doglianza era del pari inammissibile ex art. 342 c.p.c., mancando la specifica individuazione degli errori commessi dal Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.G. sulla base di cinque motivi.

A.D. ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’interpretazione delle conclusioni formulate dall’attore in citazione.

Deduce la ricorrente che la sentenza gravata ha fatto proprio un orientamento in base al quale il successore universale va considerato terzo, ai fini della prova della simulazione, ancorchè tale situazione sia stata qualificata dalla Corte come un’ipotesi eccezionale.

Ne deriva che poichè l’erede subentra nella posizione di successore della parte del contratto simulato, è sottoposto alle medesime limitazioni previste per quest’ultima, potendo operare le previste agevolazioni probatorie nei soli casi in cui contestualmente all’azione di simulazione sia proposta una domanda di riduzione, sulla premessa che l’atto simulato implichi una diminuzione della quota di riserva.

Nel caso di specie però l’attore si era limitato a qualificarsi quale erede del venditore, con la conseguenza che andava esclusa la possibilità della prova della simulazione a mezzo di presunzioni.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Ed, invero, premessa l’assoluta genericità della contestazione di parte ricorrente quanto alla dedotta violazione delle regole di ermeneutica, nel caso di specie, relativamente agli atti processuali, non avendo correttamente specificato in che cosa sia consistito l’errore commesso dal giudice di appello nel valutare l’esatta portata della domanda attorea (sostanziandosi la critica nell’inammissibile pretesa a sostituire all’interpretazione logica e coerente della Corte d’Appello quella personale di parte ricorrente), va evidenziato che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunciati da questo giudice di legittimità.

Al riguardo, si ricorda che, essendo pacifica la qualità di unico figlio del defunto C.E., e conseguentemente la qualità di erede universale, dell’attore, la sentenza gravata ha ricordato come anche gli eredi universali possano assumere la qualità di terzi ai fini della prova della simulazione, laddove l’impugnativa dell’atto avvenga sul presupposto dell’idoneità dello stesso a ledere i diritti vantati dai medesimi in qualità di legittimari.

Si è poi ricordato che tale regime probatorio vale non solo quando la finalità dell’azione sia quella di ottenere la riduzione della donazione dissimulata, ma anche quando, una volta riscontrata l’effettiva natura giuridica dell’atto posto in essere dal de cuius, tale accertamento comporti conseguentemente il riscontro della nullità dell’atto, come nel caso in esame per vizi di forma, poichè la compravendita simulata non rispetta i requisiti di forma e di sostanza (atto pubblico con l’assistenza di testimoni) previsti per la donazione, e ciò in violazione di quanto prescritto dall’art. 1414 c.c..

Sebbene l’effetto dell’accoglimento della domanda di simulazione, in conseguenza della verificata nullità, sia il rientro del bene per intero nella massa, e non solamente per quella parte che risulti lesiva della quota di riserva dell’attore, il regime delle agevolazioni probatorie non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda, potendo quindi il legittimario avvalersi della sua qualità di terzo anche al fine di conseguire il ben più vantaggioso risultato del recupero integrale del bene al patrimonio ereditario, e quindi alla sua quota ab intestato.

Ai precedenti richiamati dal giudice di appello può poi aggiungersi, a conferma della costanza della posizione assunta da questa Corte, quanto di recente sostenuto da Cass. n. 19912/2014 a mente della quale l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius”, diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicchè la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all’azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso (conf. Cass. n. 20960/2016).

A tal fine è irrilevante, una volta che sia stata spesa la qualità di legittimario, che l’accertamento della simulazione implichi la riduzione, la nullità ovvero l’inefficacia dell’atto stesso (così Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 24134/2009) in quanto l’allegazione della intangibilità della quota di riserva e la sua conseguente lesione assurgono a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione, ed il legittimario – benchè successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 cod. civ., non assumendo rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa (conf. su quest’ultimo punto, Cass. n. 14562/2004).

Rileva questa Corte che, in disparte la carenza di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui omette di riportare, pur denunciandone l’erronea interpretazione, il contenuto dell’atto di citazione, i giudici di merito con apprezzamento motivato ed esente da vizi logici hanno evidenziato che sicuramente era stata proposta la domanda di riduzione (come peraltro riconosce la stessa ricorrente, sebbene come domanda subordinata), ma che anche la deduzione dell’invalidità dell’atto dissimulato era supportata dalla spendita della qualità di legittimario, ciò emergendo chiaramente dal riferimento alla qualità di unico figlio del de cuius e dalla allegazione della idoneità dell’atto impugnato a compromettere i diritti riservatigli dalla legge a titolo di riserva. Va quindi escluso che solo la domanda di riduzione fosse supportata dall’allegazione della qualità di legittimario, dovendosi per converso ritenere che la spendita di tale qualità fosse immanente all’intero contenuto della citazione, non sussistendo incompatibilità assoluta tra la qualità di erede universale e quella di legittimario leso, nel caso in cui la lesione si consumi proprio per effetto di donazioni compiute in vita dal de cuius, il quale non abbia impedito con una pretermissione, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario medesimo.

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

Osserva parte ricorrente che la sentenza gravata ha affermato che la prova del pagamento del prezzo non fosse sufficiente, richiamando quanto emergeva dagli accertamenti del CTU. In tal modo avrebbe violato la regola di riparto dell’onere della prova che, in caso di simulazione, onera chi intenda far valere la simulazione della dimostrazione del mancato pagamento del prezzo.

La C. aveva dimostrato che il prezzo fosse stato effettivamente pagato, producendo copia del rogito dal quale emergeva la consegna al fratello di assegni circolari, sicchè non appare giustificata la conclusione dei giudici di appello secondo cui non vi sarebbe stata prova sufficiente del pagamento.

Anche tale motivo è infondato.

Orbene, va a tal fine ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, e non anche quando si miri in realtà a contestare l’apprezzamento che delle risultanze istruttorie ha compiuto il giudice di merito.

Quanto invece alla previsione di cui all’art. 2729 c.c., al cui ricorso era legittimato il giudice di merito per quanto detto in occasione della disamina del primo motivo, si ricorda che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d’esperienza – come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011, Rv. 619955); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014, Rv. 629841).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382; Sez.L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Rv. 567551; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726; da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015, Rv. 634118).

Poste tali premesse, e tornando al caso in esame, si rileva che la sentenza gravata ha ritenuto che emergesse un quadro indiziario deponente a favore della natura simulata della vendita, partendo proprio dalle circostanze addotte in citazione (mancato riconoscimento come figlio dell’attore che aveva dovuto far ricorso al giudice per vedere accertato il proprio status, sostanziale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, intervenuta alienazione dei beni in epoca immediatamente successiva alla scoperta di una grave malattia da parte del de cuius, che lo avrebbe portato dopo poco alla morte, rapporto di parentela tra le parti dell’atto) e valorizzando altresì la circostanza che era del tutto anomalo che al pagamento delle imposte indirette dovute in conseguenza della vendita, avesse provveduto lo stesso venditore, trattandosi di oneri tributari gravanti sull’acquirente. Ci si trova al cospetto di un complesso quadro indiziario presuntivo che, per quanto detto, non può essere tacciato di irrazionalità o intrinseca incoerenza quanto alle conseguenze che ne sono state tratte.

Ne discende che, in presenza di plurime circostanze indiziarie favorevoli alla ricorrenza di un’ipotesi di simulazione, l’affermazione del giudice di appello secondo cui non vi fosse sufficiente prova del pagamento del prezzo non può in alcun modo essere considerata idonea a comportare un illegittimo sovvertimento della regola di cui all’art. 2697 c.c..

In tal senso, oltre a doversi rilevare che la valutazione in ordine al pagamento del prezzo non era l’unica posta a sostegno della decisione a favore dell’attore, fondandosi la sussistenza della simulazione su di un complesso di elementi presuntivi, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 5326/2017) qualora l’azione di simulazione proposta, nel caso ivi giudicato, dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (conf. Cass. n. 1413/2006, nonchè quanto alla irrilevanza della dichiarazione di versamento del prezzo contenuta nell’atto impugnato, Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 12955/2014).

Pertanto, e correttamente, era la parte acquirente a dover fornire la dimostrazione dell’effettivo versamento del prezzo, essendo frutto evidentemente di un accertamento riservato al giudice di merito quello della idoneità delle allegazioni della ricorrente a soddisfare tale requisito.

La valutazione del giudice di appello secondo cui, anche alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, avvalendosi però dei documenti prodotti dalle stesse parti (il che denota che la perizia esperita non abbia avuto carattere percipiente, ma in realtà deducente), non vi era prova che gli assegni, di cui pur si faceva menzione nell’atto di vendita, fossero effettivamente pervenuti nella sfera del venditore, non essendovi traccia del loro transito sui conti correnti del C., è frutto di una logica e non sindacabile disamina, essendosi altresì sottolineato che era inverosimile che assegni recanti somme di significativo rilievo potessero essere impiegati per far fronte ai bisogni della vita quotidiana ovvero come denaro contante (il che quindi imponeva che gli assegni dovessero necessariamente essere depositati in banca).

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè dell’art. 1362 c.c., nonchè l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che la ricorrente non avesse avanzato richieste istruttorie nell’atto di appello, avendovi poi provveduto solo, tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni.

Si evidenzia che compito del giudice è quello di interpretare il contenuto della domanda e degli atti difensivi delle parti, e che ove tale potere fosse stato correttamente esercitato dal giudice di merito non si sarebbe non potuto ricavare che era intento della parte riproporre le richieste istruttorie non ammesse in primo grado, essendosi sottolineata in alcune parti dell’atto di appello la loro piena ammissibilità e rilevanza.

Il motivo è privo di fondamento.

In primo luogo va osservato che essendo la censura finalizzata nella sostanza ad ottenere l’ammissione delle prove articolate in primo grado, la parte a pena di inammissibilità del motivo, avrebbe dovuto provvedere alla trascrizione in ricorso delle richieste istruttorie non ammesse, omissione questa che appare già di per se preclusiva dell’accoglimento della censura. Va poi rilevato che risulta del tutto generica la deduzione di violazione dell’art. 1362 c.c., mancando una precisa individuazione dell’effettiva contrarietà della sentenza alle regole di ermeneutica in ordine al contenuto dell’atto di impugnazione.

Inoltre, a fronte di un’esegesi delle richieste di parte appellante, fondata sull’assenza di una formale reiterazione di richieste istruttorie, e quindi essenzialmente sul dato letterale, come appunto previsto dall’art. 1362 c.c., la ricorrente si limita a proporre una diversa chiave di lettura, senza peraltro denunciare la totale implausibilità della diversa interpretazione offerta dal giudice di merito, sottoponendo quindi a questa Corte una censura evidentemente di merito.

Quanto ancora alla ulteriore deduzione secondo cui, ove l’atto fosse stato interpretato nel senso auspicato, vi sarebbe stata una violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. in conseguenza della mancata ammissione delle prove, la doglianza non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità per la quale (cfr. Cass. n. 13716/2016) il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie,. per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (conf. Cass. n. 6715/2013; Cass. n. 24830/2017, ed ancor prima Cass. S.U. n. 15982/2001).

Nè appare configurabile il vizio di omessa disamina di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la questione circa la rituale reiterazione delle richieste istruttorie è stata oggetto di espressa disamina da parte del giudice di appello.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2734 c.c. e dell’art. 1854 c.c., quanto alla condanna della ricorrente alla restituzione della somma di Euro 97.000,00.

Si deduce che il ricorso alla CTU da parte dei giudici di merito avrebbe in tal modo sovvertito la regola dell’onere della prova, ed inoltre sarebbe stato trascurato quanto dedotto dal CTP di parte convenuta, che aveva sottolineato che il ritiro di tale somma era finalizzato ad estinguere un debito dello stesso de cuius per canoni di locazione dovuti alla nipote.

Il motivo è inammissibile.

La censura non si confronta, infatti, con il contenuto della decisione impugnata, la quale a pag. 10, nella parte in cui esamina il motivo di appello avente analogo tenore, rileva un profilo di inammissibilità per violazione del principio di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., in quanto l’appellante non aveva minimamente contrastato il ragionamento del Tribunale secondo cui la diversa giustificazione del prelievo era rimasta del tutto sfornita di prova, risultando altresì illogica.

Ebbene, manca una contestazione puntuale circa l’affermazione di inammissibilità del motivo di appello, la quale era necessaria al fine di consentire, laddove si fosse ritenuta effettivamente l’erroneità della applicazione della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., la reiterazione delle censure di merito che il motivo di ricorso in esame intende riproporre.

La doglianza è comunque priva di fondamento, in quanto mira surrettiziamente a sollecitare questa Corte ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, veicolando come ipotesi di violazione dell’art. 2697 c.c. una critica che investe invece la complessiva, e non sindacabile valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, ovvero la altrettanto non sindacabile, ove nella fattispecie risulti accompagnata da una logica motivazione, decisione di ricorrere all’ausilio di un consulente d’ufficio.

6. Il quinto motivo, infine, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c., laddove la sentenza di appello, in relazione al quinto motivo di appello ha ritenuto che fosse inammissibile, limitandosi ad un semplice richiamo a quanto argomentato nel giudizio di primo grado, senza individuare alcun specifico errore commesso dal Tribunale.

Si sostiene che in realtà non si trattava di un motivo ma della semplice riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado.

Anche tale doglianza è infondata.

Ed, invero, a fronte della stessa qualificazione della richiesta de qua come motivo di appello, e non già come richiesta riconducibile alla diversa previsione di cui all’art. 346 c.p.c., non appare seriamente contestabile la statuizione in termini di inammissibilità dello stesso.

Il motivo di ricorso è comunque privo del carattere di decisività, in quanto, anche a voler ammettere che la parte soccombente possa fare applicazione dell’art. 346 c.p.c., analogamente a quanto avvenuto con l’atto di appello, si omette di specificare quali siano le questioni non esaminate ovvero assorbite dal Tribunale che si intendeva riproporre al giudice di appello, segnalando altresì come la loro mancata disamina in appello possa avere inciso sulla correttezza della decisione.

In assenza di tale indicazione, la denuncia risulta processualmente sterile ed affetta da assoluta genericità che si ripercuote in termini di inammissibilità anche del motivo de quo.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione agli avv. Davide Zerega, Davide Squeri e Marianna Ristuccia, dichiaratisi antistatari.

8. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta ricorso e condanna la ricorrente, al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge, con attribuzione agli avv. Davide Zerega, Davide Squeri e Marianna Ristuccia, dichiaratisi anticipatari;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018