Il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23726/07 – secondo cui non è ammesso il frazionamento giudiziale di un credito unitario in quanto trattasi di un abuso processuale – va applicato anche con riferimento ai giudizi attivati precedentemente a quella decisione, dal momento che essa non costituisce un revirement e si sottrae all’applicazione del “prospective overruling”, che fa salvi gli effetti degli atti processuali compiuti nell’affidamento incolpevole di un orientamento giurisprudenziale stabilizzato, atteso che non attiene ad una regola processuale che prevede una preclusione o una decadenza. Essa, invece sancisce l’improponibilità delle domande successive alla prima per contrasto con il principio del giusto processo, che non ammette protezione ad un uso strumentale dell’azione

Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2018,  n. 9144