Secondo quanto stabilito dall’art. 2 della Direttiva 93/13/CEE, le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore. Nello specifico, quindi, tra una qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca ai fini della propria attività professionale, pubblica o privata ed un soggetto persona fisica che, invece, agisca per finalità che non rientrano nella sfera della propria attività.

Tale disposizione applicabile, quindi, anche ad un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica ed un ente creditizio, fa sì che la persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni contratte da un professionista nei confronti di una banca, in base ad un contratto di credito, possa essere considerata come un consumatore. Di conseguenza, in caso di controversia, la competenza del Foro del consumatore è inderogabile.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo sollevata da un soggetto, il quale aveva concluso con una società un contratto di fideiussione, a garanzia del contratto di conto corrente stipulato da quest’ultima con un istituto di credito.

Nonostante, nel predetto contratto, fosse stabilita la competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia, in caso di controversia avente ad oggetto il contratto di fideiussione, risulta applicabile la disciplina del Codice del Consumo.

Sebbene il contratto in questione sia da considerare accessorio rispetto all’obbligazione principale garantita, il soggetto fideiussore ha comunque agito in qualità di consumatore.

 

Autorità: Tribunale di Reggio Emilia
Data: 23/02/2016