Con sentenza n. 19599 del 30/09/2016 la sez. I della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla trascrizione in Italia dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero e risultante figlio di due madri.

Le madri una di nazionalità spagnola (colei che lo ha partorito) e l’altra di nazionalità italiana (donatrice dell’ovulo) chiedevano il riconoscimento del rapporto di filiazione anche in Italia, al fine di acquisire la doppia cittadinanza, in quanto il bambino possedeva già la cittadinanza spagnola perchè nato in Spagna.

Sia l’Ufficiale di Stato civile che il Tribunale di Torino negarono la concessione della cittadinanza italiana alludendo alla contrarietà all’ordine pubblico del nostro paese.

L’ordinamento italiano infatti considera come madre solamente colei che ha partorito il bambino.

Dapprima la Corte d’appello, e poi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribaltarono l’esito del giudizio non ravvisando alcun contrasto con le norme fondamentali previste nell’ordinamento “dovendosi piuttosto avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all’estero (nella specie, in un altro Paese della Ue)”.

La tecnica procreativa utilizzata, pur non esserendo riconosciuta dalla L. 40/2004, “rappresenta una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate”.

Oltrettutto viene in rilievo la libertà di autodeterminazione della persona di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali.

La Corte di Cassazione, con questa decisione, ha mutato il proprio precedente orientamento, affermato con sentenza n. 24001/2014, nella quale aveva dichiarato lo stato di abbandono di un minore nato all’estero da maternità surrogata.

 Fonti: Corte di Cassazione n. 19599 30/09/2016 sez. I.