Con D.l.gs. 97/2016 è entrata in vigore, il 23/12/2016, una nuova disciplina che regolamenta l’accesso agli atti amministrativi denominata “F.O.I.A.” (Freedom of Information Act).

Essa consente a tutti i cittadini di visionare liberamente gli atti ed i documenti della pubblica amministrazione. Non sarà necessaria alcuna motivazione ed il servizio sarà completamente gratuito.

La ratio di questa innovazione stà in una maggiore trasparenza dell’attività pubblica, statale, regionale e locale. Il diritto alla privacy diventa così un’eccezione alla regola generale.

L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere alla richiesta di accesso entro 30 giorni.

Nel caso in cui l’amministrazione rifiuti l’accesso deve dare adeguata motivazione. Il rifiuto può avvenire per ragioni di:

ordine pubblico superiore (segreto di Stato, sicurezza pubblica, difesa militare, stabilità finanziaria ed economica dello Stato);

tutela della privacy (protezione dei dati personali, libertà di corrispondenza, diritto d’autore e anche segreti commerciali);

Il cittadino in caso di rifiuto di accesso può rivolgersi al responsabile anticorruzione o al difensore civico. Nei casi in cui alla base del rifiuto della pubblica amministrazione vi sia la tutela dei dati personali e della privacy, il cittadino può chiedere un secondo parere al garante per la protezione dei dati personali.

In caso di ricorso al giudice contro la decisione, infine, va ricordato che il tribunale competente è il Tar, il tribunale amministrativo regionale.

Fonti: D.l.gs. 97/2016