Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dopo la vittoria del “NO” al referendum costituzionale dello scorso 4 Dicembre, ha annunciato le proprie dimissioni. Inizia, così, una nuova crisi di Governo.

Vediamo cosa prevede la Costituzione in questi casi.

Una volta rimesso formalmente l’incarico di Presidente al Capo dello Stato, si dovrà procedere alla formazione di un nuovo Governo. Quali saranno le fasi?

Il Presidente della Repubblica potrà a questo punto decidere di chiedere al Presidente del Consiglio di rimanere in carica e presentarsi alle Camere per un nuovo voto di fiducia. In alternativa, potrà accettare le dimissioni ed iniziare nuove consultazioni, oppure decidere di sciogliere le Camere ed indire le elezioni.

L’accoglimento delle dimissioni sembra essere l’ipotesi più probabile. Di conseguenza il Capo dello Stato inizierà con la cosiddetta “fase preparatoria”.

Il Presidente della Repubblica, quindi, darà il via ad un serie di consultazioni con le varie forze politiche presenti alla Camera ed al Senato. Queste potranno individuare una figura potenzialmente adatta a sostituire il premier dimissionario oppure chiedere la convocazione delle elezioni anticipate.

Nel caso in cui non si riuscisse ad individuare, mediante consultazioni, una figura presidenziale unitaria, il Presidente della Repubblica potrà altresì decidere di conferire un “mandato esplorativo”. Tale strumento consiste nell’attribuire alla personalità designata dal Capo dello Stato, il compito di trattare con le varie forze politiche al fine di creare una coalizione trasversale, necessaria per poter governare fino alla scadenza del mandato.

Nel primo caso, ovvero con l’individuazione di una figura approvata dalla maggioranza parlamentare, la stessa verrà incaricata dal Presidente della Repubblica alla formazione del nuovo Governo. Il Presidente del Consiglio incaricato, quindi, esporrà il proprio programma alle forze politiche e cercherà di formare una solida coalizione che gli consenta di ottenere la fiducia del Parlamento. In seguito, il Presidente della Repubblica nominerà con decreto il premier incaricato, secondo quanto stabilito dall’art. 92 Cost. Lo stesso, poi, renderà pubblica la propria squadra e presterà giuramento al Quirinale.

Il giuramento è una condizione necessaria per il legittimo esercizio dell’attività governativa ex art. 93 Cost., il quale prevede che “il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica”. Successivamente dovrà ottenere la fiducia di Camera e Senato, entro 10 giorni dal giuramento, ex art. 92 c. 2 Cost. e discutere il nuovo programma in Parlamento, al fine di ottenerne l’approvazione. L’art. 94 Cost., infatti, stabilisce che “il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale”.

Nella seconda ipotesi, invece, il Presidente della Repubblica convocherà le elezioni anticipate, sciogliendo le Camere ex art. 88 Cost. e chiedendo ai cittadini di recarsi alle urne entro i successivi 3 mesi.