Furto in albergo: chi paga i danni?

In caso di furto in albergo sussiste una precisa responsabilità dell’albergatore, il quale ha il dovere non solo di assicurare i servizi pubblicizzati, prenotati e pagati dal cliente, ma anche di garantire la sicurezza delle cose portate all’interno della struttura stessa.

Dunque, in caso di furto in albergo, il cliente ha diritto al risarcimento dei danni. Occorre però tenere presente che l’entità del risarcimento da parte dell’albergatore varia a seconda che si tratti di un caso di responsabilità limitata (art. 1783 c.c.) o illimitata (art. 1784 c.c.).

La responsabilità limitata dell’albergatore

In base a quanto disposto dall’art. 1783 c.c.: “Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”.

Ai sensi della disposizione citata, sono considerate “cose portate in albergo”:

a) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio. Sono da considerare “in albergo” le cose lasciate in camera, nella hall dell’hotel e nei locali accessori come magazzini, rimesse, giardini, parchi, piscine;

b) le cose di cui l’albergatore assume la custodia, fuori dall’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio (ad esempio una bicicletta del cliente custodita nel magazzino esterno dell’albergo);

c) le cose di cui l’albergatore assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio (ad esempio i bagagli lasciati in reception dal cliente, dopo il suo arrivo, in attesa che gli venga consegnata la camera oppure dopo il check out, prima di ripartire).

In tutti questi casi la responsabilità dell’albergatore è limitata, in quanto in caso di deterioramento, distruzione o furto l’albergatore è tenuto a risarcire il danno di quanto deteriorato, distrutto o sottratto, fino a 100 volte la tariffa giornaliera della camera d’albergo.

La responsabilità illimitata dell’albergatore

In base a quanto disposto dall’art. 1784 c.c., la responsabilità dell’albergatore diventa illimitata:

1) quando il cliente gli abbia consegnato le cose in custodia (ad esempio dei gioielli affinché siano custoditi in cassaforte);

2) quando l’albergatore si sia rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare (carte-valori, denaro contante e oggetti di valore). Tuttavia, la direzione può rifiutarsi di custodire oggetti particolarmente ingombranti (ad esempio una moto) o di gran valore (una collana di diamanti, un Rolex o una pelliccia di visone), specie nel caso in cui la struttura non sia dotata di idonei locali e servizi di sorveglianza.

3) quando il deterioramento, la sottrazione o la distruzione siano imputabili a colpa del titolare dell’albergo, dei suoi familiari o dei collaboratori (ad esempio nel caso di omessa vigilanza sulle chiavi delle camere).

La prova liberatoria

L’albergatore può andare esente dal risarcimento dei beni rubati solo se riesce a dimostrare che l’evento si è verificato per causa di forza maggiore (un’alluvione), per colpa dell’ospite (ad esempio, nel caso in cui quest’ultimo dimentichi per distrazione il portafoglio al bar o nella hall dell’albergo oppure laddove non chiuda a chiave la porta dell’alloggio) o per la natura della cosa stessa.

Tuttavia, l’albergatore in nessun caso risponde dell’eventuale furto di autoveicoli, delle cose lasciate negli stessi o degli animali vivi portati nella struttura alberghiera, ai quali si applica la disciplina del deposito in generale.