gli immobili acquistati fittiziamente dalla moglie vanno restituiti al marito

La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento.
Qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell’impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l’atto unilaterale contenga l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali. 

Questo è quanto ha deciso la Cassazione in seguito ad una causa intentata da un soggetto nei confronti della moglie a cui aveva fatto acquistare, fornendole il denaro necessario, quattro beni immobili allo scopo di occultare la propria reale consistenza patrimoniale a terzi data la sua attività di commerciante. La donna aveva assunto l’impegno a ritrasferirglieli a sua semplice richiesta, essendo stati i beni indicati a lei intestati fiduciariamente allo scopo predetto ma pagati integralmente dal marito. L’impegno assunto dalla donna non venne però onorato, pertanto, l’attore chiese al tribunale di disporre o il ritrasferimento in suo favore degli immobili fiduciariamente intestatile, o la condanna al pagamento del valore degli immobili, o in ultimo, il pagamento del prezzo da lui pagato. La domanda proposta dall’attore in primo grado, fu ricostruita come un’ipotesi di interposizione fittizia, e per questo fu rigettata, vista la mancanza di un accordo simulatorio che coinvolgesse anche i terzi venditori degli immobili.
In appello, qualificati con più attenzione i rapporti tra le parti, riconducendoli alla tipologia del negozio fiduciario e individuata la fonte dell’obbligo della donna nella sottoscrizione di un preciso impegno a far acquistare al marito la proprietà degli immobili acquistati col suo denaro, la Corte d’appello correttamente escludeva di poter sussumere la fattispecie nell’ambito del fenomeno simulatorio, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, ma giungeva ugualmente al rigetto della domanda dell’attuale ricorrente, ritenendo che il riferimento esplicito alla scrittura privata sottoscritta dalla donna, contenuto solo nell’atto d’appello, costituisse un mutamento della causa petendi che non poteva essere preso in considerazione.
Aggiungeva inoltre che la predetta scrittura privata era pur sempre una dichiarazione unilaterale, meramente ricognitiva degli acquisti precedenti e come tale non fonte dell’obbligazione ma avente solo la capacità di determinare l’astrazione processuale, ovvero l’inversione dell’onere probatorio in favore dell’uomo. La corte territoriale, riteneva di poter ricondurre piuttosto la fattispecie ad una ipotesi di mandato senza rappresentanza ad acquistare, e dopo aver così diversamente qualificato la fattispecie arrivava comunque alla decisione di rigettare l’appello affermando che tale mandato ad acquistare era privo della necessaria forma scritta, richiesta dalla legge ai fini della validità dell’atto in caso di acquisto di beni immobili. In ordine alla qualificazione del rapporto, se è evidente che non può ricondursi ad una interposizione fittizia di persona, mancando del tutto l’accordo simulatorio con il terzo venditore dei beni ed essendo reale e voluta l’intestazione dei beni immobili in capo alla donna, per il periodo in cui ciò era confacente agli interessi del marito, non si condividono le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’Appello né nello svalutare la rilevanza della dichiarazione unilaterale, attribuendo ad essa soltanto la possibile rilevanza di determinare una inversione dell’onere probatorio in favore del marito, né la qualificazione del rapporto in termini di mandato senza rappresentanza ad acquistare privo del requisito della forma. Si ritiene invece che tra i coniugi sia intercorsa un’articolata e complessa operazione negoziale rientrante nell’ambito della fiducia. Ma è sull’impegno della moglie al ritrasferimento e sulla sua coercibilità in forma specifica, che occorre concentrare l’attenzione. Tale impegno non rispettato ed in forza del quale la donna è stata convenuta in giudizio dal marito affinché la pronuncia giudiziale supplisse alla mancata espressione da parte sua della volontà al ritrasferimento, è stato da lei assunto con la dichiarazione unilaterale prodotta in giudizio fin dal primo grado. Tale dichiarazione costituisce un atto unilaterale ricognitivo del precedente negozio fiduciario tra le parti, esprimendo chiaramente un impegno attuale in capo alla moglie.
Occorre ricordare che una dichiarazione unilaterale non costituisce necessariamente ed esclusivamente una semplice promessa di pagamento di valore meramente ricognitivo rispetto ad un impegno ad essa esterno.
Essa può infatti costituire autonoma fonte dell’obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell’impegno attuale del soggetto ad effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai sensi dell’art.1174 c.c.. Qualora l’obbligazione assunta dal soggetto nell’atto unilaterale abbia ad oggetto il trasferimento di un diritto reale immobiliare, il creditore della prestazione, in difetto del suo spontaneo adempimento da parte dell’obbligato, potrà ottenere dal giudice l’emissione di una sentenza che tenga luogo dell’atto traslativo non compiuto qualora la dichiarazione unilaterale sia stata redatta per iscritto, sottoscritta e qualora essa contenga una analitica descrizione degli immobili da trasferire.
L’art.2932 c.c., infatti può essere utilizzato non soltanto in presenza di un contratto preliminare cui non abbia fatto seguito il contratto definitivo, ma anche in presenza di un impegno unilaterale che abbia i requisiti essenziali per consentire il trasferimento della proprietà, ovvero contenga un impegno attuale del promittente a cui lo stesso non abbia dato volontariamente corso, anche se il termine sia scaduto (o, come in questo caso, in mancanza di termine, benché a ciò sia stato inutilmente sollecitato dalla controparte), e l’indicazione precisa degli immobili oggetto dell’impegno di ritrasferimento, nonché la forma scritta ad substantiam per il trasferimento della proprietà dei beni immobili.

Autorità: Cassazione Civile sez. III

Data: 15/5/2014

Numero: 10633

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