La giurisdizione sulle graduatorie provinciali, un tempo permanenti ed oggi ad esaurimento, in ambito scolastico, spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo, in ragione della natura dell’attività esercitata dall’amministrazione e della consistenza della situazione giuridica azionata. Le domande aventi ad oggetto l’esatta collocazione degli insegnanti nelle graduatorie costituiscono atti di gestione, da parte del datore di lavoro, di un rapporto d’impiego già instaurato, che coinvolge posizioni di diritto soggettivo, rientranti nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

Così ha stabilito il T.A.R. di Lecce, in seguito al ricorso proposto da una docente, titolare di cattedra ordinaria e di sostegno, inserita nelle graduatorie ad esaurimento per le scuole dell’infanzia e primaria, volto a contestare l’atto con cui il Ministero aveva predisposto il depennamento della stessa dalla graduatoria per mancanza di titoli e risolto il relativo rapporto di lavoro. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, costituendosi, ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione, chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito delle pretese della ricorrente, in quanto priva della specializzazione richiesta per l’insegnamento di sostegno nella scuola dell’infanzia. Il T.A.R., seguendo l’orientamento giurisprudenziale dominante, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ed individuato quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, davanti al quale la causa poteva essere riproposta nei termini di legge.

Autorità: T.A.R. sez.II Lecce, Puglia

Data: 13/06/2014

Numero: 1466