
Con la sentenza n. 31843/2023 la Corte di cassazione ricorda che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è configurabile con riferimento a ogni fattispecie criminosa, e pertanto anche con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che la presenza di soglie di punibilità all’interno dell’articolato normativo, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, non è in astratto incompatibile con il giudizio di particolare tenuità.
In relazione al reato di guida in stato di ebrezza non si può escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto solo perché viene contestata l’aggravante dell’orario notturno (fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7), senza valutare la pericolosità del contesto in relazione al dato temporale.
Il caso
La sentenza muove dal ricorso dell’imputato, condannato nel giudizio di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dalla circolazione in orario notturno.
La difesa del ricorrente, in particolare, contestava il diniego della particolare tenuità del fatto in ragione della mera sussistenza degli elementi integrativi del reato (lo stato di alterazione emergente dal tasso alcolemico riscontrato e dai relativi elementi sintomatici ossia occhi lucidi e alito alcolico), oltre che della circostanza aggravante della circolazione in orario notturno, a fronte dell’assenza di circostanze tali da far propendere per una non particolare tenuità del pericolo ricollegate alle concrete modalità di guida.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto
Si tratta di una peculiare causa di non punibilità che prende in considerazione le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo.
Quando, considerati questi fattori, l’offesa risulta particolarmente tenue e il fatto non abituale, l’imputato va esente da pena. In buona sostanza, per quanto astrattamente sarebbe configurabile un’ipotesi di reato, la punibilità viene esclusa.
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie, essendo la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore.
Per tale motivo, quando la norma si riferisce testualmente alle modalità della condotta, essa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione della stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
La decisione
Secondo i giudici di legittimità non si può escludere l’istituto della non punibilità solo per la contestazione della circostanza aggravante, senza che si valuti la pericolosità del contesto in relazione al dato temporale.
Hanno, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio per l’applicazione del seguente principio di diritto: “L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica ovvero la circostanza aggravante dell’averla tenuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7”.
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