Dopo nove anni dal delitto di Garlasco il caso potrebbe essere riaperto per la revisione del processo. Il giudizio ricordiamolo si era concluso con la condanna a 16 anni di Alberto Stasi.
Dalle nuove analisi del Dna trovato sotto le unghie della vittima, emergerebbe che lo stesso non apparterrebbe a Stasi, bensì ad un amico della ragazza uccisa.
Sulla base di tale nuova prova, ritenuta schiacciante per l’assoluzione del condannato, la madre di quest’ultimo ha intenzione di presentare un esposto per chiedere la revisione del processo.
La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, previsto dagli artt. 629 ss. c.p.p.. Esso è esperibile senza limiti di tempo a favore del condannato ed è in grado di incidere sull’irrevocabilità del giudicato penale.
Tale istituto può essere azionato solo nei casi previsti dall’art. 630 c.p.p.:

– se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile;
– se interviene la revoca di una sentenza civile o amministrativa di carattere pregiudiziale posta a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna;
– se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove le quali dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
– se la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Nel caso Stasi, quindi, la nuova prova dovrà dimostrare, l’innocenza del condannato.

Secondo quanto stabilito dall’art. 633 c.p.p., i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione sono:
– il condannato;
– un prossimo congiunto;
– il tutore;
– se il condannato è morto: l’erede o un prossimo congiunto;
– il procuratore generale presso la Corte di Appello nel distretto in cui fu pronunciata la sentenza di condanna.

Tale richiesta va presentata personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, ex art. 633 c.p.p., presso la Corte di Appello competente e deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano.
Il Giudice, successivamente, emetterà decreto di citazione ex art. 601 c.p.p. ed il processo si svolgerà secondo le regole previste dal c.p.p.
Tranne nel caso in cui la domanda proposta venga dichiarata inammissibile ex art. 634 c.p.p., il giudizio si concluderà con una sentenza di accoglimento o di rigetto,art. 637 c.p.p.
Il giudice potrà dunque revocare la sentenza di condanna, oppure condannare la parte richiedente al pagamento delle spese processuali.
Il soggetto prosciolto avrà diritto ad una riparazione se ne farà domanda entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione.

Fonte: Artt. 629 s.s. c.p.p.